Data: 19/10/2017 12:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Guide di diritto penale

La partecipazione psichica di chi coopera

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Come precisato dalla Cassazione nella sentenza n. 36941/2015, "in tema di concorso di persone nel reato, il principio della pari responsabilità dei concorrenti previsto dall'art. 110 C.P. non esonera dall'individuazione dell'autore o dei coautori della condotta descritta dalla fattispecie incriminatrice, poiché l'attribuzione del fatto di reato al terzo, cui non sia ascrivibile tale condotta, presuppone una partecipazione psichica necessariamente in rapporto a uno o più autori materiali dell'illecito penale."

Ma cosa deve intendersi per partecipazione psichica? La risposta la si rinviene nella sentenza della Cassazione n. 15860/2015, con la quale i giudici hanno chiarito che "in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità di chi coopera a un fatto criminoso non presuppone la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da altro dei concorrenti, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla verificazione del fatto criminoso."

La cooperazione colposa

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Norma affine e coerente all'art. 110 C.P. è l'art. 113 C.P., dedicato alla cooperazione colposa nel reato, il quale dispone: "Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso. La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111 e nei numeri 3 e 4 dell'articolo 112".

Per comprendere la portata della norma è necessario collegare la coscienza e la volontà, presupposti del concorso, con il concetto di colpa. La natura colposa del reato infatti non esige la volontà di commettere il reato, ma la sola consapevolezza e volontà di violare le norme cautelari, condizioni psicologiche sufficienti ai fini della cooperazione colposa.

Il concorso colposo di fattori indipendenti

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Diverso dalla cooperazione nel delitto colposo è il concorso colposo di fattori indipendenti.

In quest'ultimo, infatti, le differenti condotte producono un medesimo evento senza che, tuttavia, vi sia la consapevolezza dei loro autori del fatto che le loro singole condotte si innescano su quelle degli altri. Il referente normativo, in tale ipotesi, non è rappresentato dall'art. 113 CP ma dall'art. 41 CP.

Graduazione della responsabilità

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Il codice penale prevede che nel valutare la responsabilità dei correi si debba tenere conto del ruolo che effettivamente ciascuno di essi abbia svolto.

L'art. 114, infatti, sancisce che "il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato, può diminuire la pena".

Il contributo di minima importanza

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L'art. 114 CP peraltro rileva anche per un altro fondamentale motivo: da essa si evince infatti che del reato, pur se in maniera minore, risponde anche chi ha apportato un contributo causale minimo.

A questo proposito si sottolinea che la dottrina oggi dominante ritiene che la minima importanza ricorre solo nel caso in cui l'azione del correo può essere sostituita in maniera agevole o con una diversa distribuzione dei compiti o con l'azione di altre persone.

Il concorso dell'equipe medica

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Un'ipotesi peculiare di concorso nel reato colposo è quello dell'equipe medica. In questo contesto, chi deve ritenersi responsabile in caso di errore da cui derivi la morte del paziente, tenuto conto che la cura è affidata a diversi specialisti con mansioni e compiti distinti uno dall'altro?

Risponde al quesito la sentenza n. 20125 (2015 - 2016) della Cassazione penale, pronunciandosi in tal modo: "Il sanitario che opera in equipe, oltre al rispetto delle regole cautelari connesse alle specifiche mansioni svolte, non può esimersi dal valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega – sia pure specialista in altra disciplina – e dal controllarne la correttezza, ponendo se del caso rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, come tali rimediabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio."

Il riparto delle responsabilità motivate dall'obiettivo comune della cura del paziente trova giustificazione nel principio dell'affidamento che coincide con i principi regolatori della cooperazione colposa e che sussiste ogni volta che il medico è a conoscenza del fatto che il caso non è riservato a lui, ma che altri prima e dopo di lui si sono occupati e si occuperanno dello stesso paziente.

Il concorso nei sinistri stradali

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Ma la tipica figura di concorso colposo civilistico riguarda la responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli di cui all'art. 2054 c.c., che attribuisce la colpa in egual misura a ciascun conducente ai fini della determinazione del sinistro. Trattasi tuttavia di un criterio sussidiario che interviene solo qualora non sia possibile accertare distintamente i diversi gradi di responsabilità.

L'ipotesi di concorso per eccellenza nella responsabilità civile automobilistica è quella del danneggiato. La sua condotta colposa concorre (art 1227 c.c.) con quella presunta del conducente, anche nel caso in cui quest'ultimo non sia riuscito a fornire la prova idonea e superare la presunzione dell'art 2054 c.c. Un esempio tipico di condotta imprudente del danneggiato su cui la Cassazione si è espressa più frequentemente riguarda l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza, comportamento ricollegabile causalmente al pregiudizio subito.

La giurisprudenza di merito, per poter giustificare una diminuzione del risarcimento in favore del concorrente danneggiato, richiede la prova (anche tramite consulenza tecnica) che l'uso corretto delle cinture avrebbe eliminato o quanto meno ridotto notevolmente il danno.

L'inoperatività delle presunzioni ex art. 2054 c.c.

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A tal proposito una questione da risolvere in materia di concorso di colpa riguarda la possibilità di ricorrere alle presunzioni previste dall'art 2054 c.c in sede penale al fine di regolare i rapporti tra soggetto danneggiato (parte civile), imputato e responsabile civile.

Teoricamente l'ammissione dovrebbe essere consentita, al fine di evitare un'inutile disparità di trattamento che si verrebbe a creare per il solo fatto di aver scelto di agire nella sede penale piuttosto che in quella civile.

Giurisprudenza maggioritaria però non è concorde sull'ammissione delle presunzioni art. 2054 c.c. nel giudizio penale per diverse ragioni che meriterebbe una dettagliata analisi sistematica. In questa sede è sufficiente dire che le presunzioni possono essere richiamate dalla parte civile in sede penale per quanto riguarda l'azione esercitata, purché non contrastino con il concetto penalistico di colpa, che richiede una prova più rigorosa.

L'incidenza del concorso sulla quantificazione dei danni

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Occorre infine soffermarsi sull'incidenza del concorso del danneggiato sulla quantificazione dei danni.

A tal proposito la Cassazione civile, con sentenza n. 22514 del 23.10.2014, ha infatti chiarito che la riduzione del danno in ragione del concorso percentuale non si applica solo al soggetto danneggiato, ma anche ai congiunti che avanzino domanda di ristoro per i danni riflessi iure proprio.

Spetta in ogni caso al giudice di merito, secondo la Cassazione civile n. 15382/2006, decidere sull'eventuale concorso di colpa del danneggiato e su quanto la sua condotta abbia inciso sulla genesi del danno.

Al principio di libertà del giudizio nella commisurazione della pena si è ispirata la legge sull'omicidio stradale. Il comma 7 del nuovo articolo 590 bis C.P. prevede la riduzione di pena sino alla metà nel caso in cui il danneggiato abbia concorso a causare il sinistro stradale, commettendo a sua volta un'infrazione. Il giudice ha quindi la possibilità di graduare la pena nelle ipotesi in cui il contributo nella causazione dell'evento dannoso sia minima.


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