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Data: 09/09/2016 22:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Tra i rimedi che l'ordinamento giuridico italiano pone a tutela dei creditori vi è anche il pignoramento delle quote sociali. Tale forma di processo esecutivo si connota, rispetto alle altre, anche per la fonte nella quale trova la sua regolamentazione: non il codice di procedura civile ma il codice civile. L'articolo di riferimento, in particolare, è il 2471: è qui, infatti, che viene stabilito che la partecipazione in una società a responsabilità limitata può essere oggetto di espropriazione. Modo del pignoramentoL'articolo 2471 c.c., poi, sancisce che il pignoramento delle quote sociali deve essere eseguito con notificazione sia al debitore che alla società e che, dopo la notifica, esso va iscritto nel registro delle imprese. In sostanza, la procedura seguita è assimilabile sotto questo aspetto a quella prevista per il pignoramento immobiliare. L'onere dell'iscrizione, da farsi oggi in via telematica, in assenza di riferimenti normativi specifici ricade in via concorrente sul creditore e sull'ufficiale giudiziario, anche se di fatto sarà il primo a provvedervi. Deve ritenersi superata l'opinione in forza della quale il pignoramento di quote di s.r.l. sarebbe assoggettato alla disciplina dell'esecuzione presso terzi. Del resto, il legislatore del 2003 nel riformare l'articolo 2471 c.c. ha omesso qualsiasi riferimento alla necessità che sia fissata un'udienza per la dichiarazione della società come previsto, invece, dall'articolo 543 del codice di procedura civile. In tal senso si sono espresse anche numerose pronunce giurisprudenziali, tra le quali la recente sentenza del Tribunale di Rimini del 12 maggio 2016, che ha sottolineato come l'udienza per la dichiarazione della società sia superflua dato che le informazioni sulla titolarità e sul valore nominale delle quote possono essere tratte direttamente dal registro delle imprese. Peraltro la collaborazione degli organi sociali pone a carico del creditore il rischio che questi decidano di non collaborare, magari non presentandosi in udienza. In ogni caso, in generale, il pignoramento di quote sociali si presenta nei fatti come un pignoramento dotato di caratteristiche sue proprie da considerare nell'individuazione della disciplina applicabile sia alla vendita che alla richiesta di assegnazione. Vendita della partecipazioneLa vendita della partecipazione sociale è disposta dal giudice con ordinanza che il creditore è tenuto a notificare alla società cui la partecipazione stessa di riferisce. Talvolta, tuttavia, può accadere che la partecipazione non sia liberamente trasferibile. In tal caso, se il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota, quest'ultima ha luogo all'incanto. Il codice civile, a tal proposito, precisa però che se entro dieci giorni dall'aggiudicazione la società presenta un altro acquirente che offre lo stesso prezzo, la vendita resta priva di effetto. Sorte degli utiliL'articolo 2912 del codice civile sancisce che il pignoramento comprende anche gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata. Ciò vuol dire che nel pignoramento della quota di socio di una s.r.l. rientrano anche gli utili. Con riferimento a ciò si segnala che la decisione dei soci che approva il bilancio, ai sensi dell'articolo 2478 c.c., decide anche sulla distribuzione degli utili. È quindi tramite essa che è possibile procedere all'accertamento degli utili che eventualmente andranno distribuiti ai creditori in sede esecutiva. |
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