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Data: 12/02/2023 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Usucapione: come provarla[Torna su]
La procedura per usucapire un bene immobile (casa, appartamento), mobile, mobile registrato o un'universalità di beni mobili prevede che il possessore agisca in sede civile per ottenere una sentenza che dichiari l'avvenuta acquisizione del diritto che ritiene di aver usucapito. A tal fine il possessore deve fornire prova di due elementi fondamentali:
Prova rigorosa del decorso del tempo[Torna su]
Il trascorrere del tempo è quindi chiaramente un requisito fondamentale per il perfezionamento dell'usucapione, tanto che la giurisprudenza si è espressa diverse volte sul punto. Come precisato inoltre dalla sentenza del Tribunale di Massa n. 525/2018 "la prova rigorosa dell'inizio del possesso, dell'esercizio dello stesso e del decorso del tempo idoneo ad usucapire è preciso onere di chi intende far valere la fattispecie acquisitiva originaria e non potrà essere assolto ricorrendo a semplici deduzioni, supposizioni o presunzioni, senza che in tal senso - sia addotto un solo preciso e univoco elemento di prova." Prima della causa civile è obbligatoria la mediazione?[Torna su]
Giurisprudenza costante ritiene che la procedura di usucapione, tesa a ottenere una sentenza dichiarativa dell'acquisito a titolo originario in virtù dell'istituto dell'usucapione rientri tra le previsioni del Dlgs. 28/2010, che disciplina la mediazione obbligatoria. Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 28/2010 infatti la domanda avanzata per dichiarare l'avvenuta usucapione è da considerarsi come relativa a «controversie in materia di diritti reali» e come tale soggetta al tentativo obbligatorio di mediazione. Sulla obbligatorietà della mediazione prima di intraprendere la causa civile di recente si è espresso il Tribunale di Palermo con la sentenza n. 1916 del 5 maggio 2022 (sotto allegata) nella quale, dopo aver richiamato la normativa di riferimento, ossia il suddetto art. 5 chiarisce che: "il D.L. 21/06/2013 n. 69/2013 (conv. con modif. dalla L. 9/08/2013 n. 98), art. 84 bis, comma 1, ha aggiunto il comma 12 bis all'art. 2643 del codice civile, il quale prescrive, completando la previsione di cui al 1 comma dell'art. 2643 che dispone: "Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione: (omissis da 1) a 12) "gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato". Tale prescrizione (che è un vero e proprio postulato) conduce a tre immediati corollari del seguente tenore: a) il procedimento di mediazione di cui al D.L.vo n. 28/2010 è obbligatorio ai fini della prospettazione in giudizio dinanzi al Giudice Ordinario della domanda di acquisto della proprietà dei beni immobili in forza di usucapione ai sensi degli artt. 1158, 1159, 1159 bis, 1160, 1161 e 1162 cod. civ.;
b) la domanda di mediazione ai sensi della calendata disciplina decretizia è condizione di procedibilità della domanda stessa di usucapione; c) in difetto di ottemperanza all'ordine del Giudice che invita le parti a presentare istanza di mediazione dinanzi ad un organismo preposto dalla legge allo svolgimento di tale espediente, il decorso invano del termine di cui al comma 1 dell'art. 6 del più volte citato Decreto legislativo n. 28/2010, produce l'improcedibilità della domanda di usucapione e, a fortiori, l'obbligo del giudice di dichiararla in giudizio con efficacia di giudicato." Mediazione e interruzione del termine per usucapire[Torna su] Giurisprudenza recente si è espressa anche su un altro aspetto sul collegamento tra mediazione e usucapione. Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 839/2022 ha infatti sancito che: "l'art. 1165 c.c., estendendo all'usucapione le norme generali in tema di prescrizione (artt.2934 ss. c.c.) "in quanto applicabili", ivi comprese quelle relative all'interruzione della stessa, tipizza gli atti che hanno efficacia interruttiva del decorso del termine utile per la usucapione. Tra le cause di interruzione civile previste dalla legge, e compatibili con la natura dell'usucapione, certamente si ritrova la mediazione (art. 2944 c.c.).
Infatti, come ritenuto dalla suprema corte nella sentenza a s.u. n. 17781/2013, il sesto comma dell'art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, parifica la domanda di mediazione per la conciliazione sul diritto controverso alla "domanda giudiziale" di tutela di tale situazione soggettiva ai fini della prescrizione, stabilendo che l'istanza di mediazione, come accade per ogni domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2943 c.c., co 1 e 2, e art. 2945 c.c., interrompe la prescrizione del diritto controverso (Cass. 2013 n. 8686 e 2012 n. 23017)." |
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