Data: 10/09/2016 17:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Tempo di tartufi, la stagione della raccolta è pronta a partire e si protrarrà dal settembre fino a marzo, con periodi variabili da regione a regione e in relazione alla tipologia di tartufo a cui dedicarsi (bianco, nero, moscato).

Non tutti, però, possono improvvisarsi raccoglitori di questa preziosa prelibatezza in quanto la raccolta, la coltivazione o il commercio dei tartufi freschi o conservati, destinati al consumo, è materia disciplinata da precisa normativa, tra cui la Legge 16 dicembre 1985, n. 752.

La richiamata disposizione stabilisce che siano le regioni a provvedere con propria legge a stabilirne i criteri, nel rispetto della legge, provvedendo a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico e ad emanare norme per la disciplina degli orari, dei calendari e delle modalità di raccolta e per la vigilanza

La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato. 

Per praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di idoneità che li autorizza alla ricerca e alla raccolta. Le autorizzazioni alla raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale, mentre non sono soggetti all'autorizzazione i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà.

Il rilascio del tesserino è subordinato all'esito favorevole di un apposito esame per l'accertamento dell'idoneità degli interessati, svolto da una commissione regionale. L'età minima del raccoglitore non deve essere inferiore ai 14 anni.

L'Azienda Forestale ha iniziato a rilasciare i permessi, il cui costo è variabile da regione a regione: in Friuli Venezia Giulia, ad esempio, per quello stagionale si richiedono 230 euro, per quello mensile 111 euro, mentre per quello settimanale e giornaliero i costi ammontano rispettivamente a 66 e 26 euro.

Ogni violazione delle norme di legge, fermo restando l'obbligo della denunzia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa e pecuniaria.

La legge regionale, invece, determina misure e modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie per chi, tra l'altro, raccoglie in periodi in cui è vietato o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto.

Si tratta di somme notevoli, che possono raggiungere anche diverse migliaia di euro e hanno lo scopo di dissuadere dalla raccolta e commercializzazione abusiva di un prodotto pregiato che eleva la reputazione della nostra gastronomia in tutto il mondo.

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