Data: 19/09/2016 15:00:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - Una premessa � doverosa. Il beneficio accordato dalla legge n. 104/92 per il trasferimento del militare ad una sede che meglio gli consenta di prestare assistenza a un familiare portatore di grave handicap � pensato dall'Ordinamento come "possibilit�" e non come "diritto".

Che cosa significa?

Vuol dire che nel caso in cui il beneficio venga accordato se ne ricorrono i presupposti, bisogna sempre far capo all'inciso "ove possibile" contenuto nelle regole di questa particolare legge.

Il beneficio deve essere compatibile con le esigenze organizzative e del servizio, che a loro volta sono esigenze di interesse pubblico.

Concetti chiari, pochi giorni fa richiamati dal Tar Toscana nell'ordinanza in commento, che per� non ha trascurato di mettere bene in risalto l'ormai vecchia questione delle "criticit� per l'amministrazione".

Cosa dice il tribunale


Gli illustri Magistrati Romano, Massari e Bellucci, nell'ordinanza in commento (Tar Toscana n. 453/2016 del 09.09.2016) hanno accolto l'istanza cautelare promossa in occasione del ricorso.

Il militare interessato ha chiesto l'annullamento del non accoglimento dell'istanza di assegnazione temporanea a domanda, presentata ai sensi dell'art. 33 comma 5 Legge n. 104/92.

Il succo del ricorso, da cui scaturisce l'ordinanza commentata, � questo.

L'istanza � giustificata dall'esigenza di assistere il proprio figlio minore portatore di handicap.

Egli allega quindi tutti i documenti richiesti dalla norma:

1) il verbale di accertamento dell'handicap in situazione di gravit�,

2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notoriet� relativa ai familiari che non fruiscono dei benefici della 104,

3) la certificazione di stato di famiglia,

4) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notoriet� che il minore non � ricoverato a tempo pieno,

5) la dichiarazione di impegno a comunicare entro gg 30 ogni variazione relativa al beneficio eventualmente concesso,

6) la dichiarazione di responsabilit� e consapevolezza.

Dal canto suo, l'amministrazione militare non accorda quanto richiesto.

Parla di sottoalimentazione nell'incarico nell'unit� di attuale impiego del militare, chiedendo di evitare al momento la sottrazione di personale.

Evidenzia gli investimenti fatti sull'unit� e l'aspettativa dell'Ente di ritorno di tali investimenti in formazione, evitando di assecondare esigenze, pur rispettabili, di natura personale e non orientate a fini istituzionali.

L'ordinanza di accoglimento del Tar � per� lapidaria.

I Giudici infatti dicono: ad un primo esame, le preminenti esigenze di servizio della sede di appartenenza e della sede di eventuale destinazione non sembrano essere supportate dall'indicazione n� di ben individuate criticit� per l'amministrazione in caso di accoglimento della domanda, n� dei dati relativi alle dotazioni organiche delle due sedi.

In conclusione


La legge n. 104/92 � sicuramente ancorata a rigidi parametri, ma ogni singolo caso merita un esame approfondito e non superficiale.

Cosa fare in questi casi


Ricorrere al Tar inserendo nel ricorso anche la domanda per ottenere un provvedimento urgente, utile ad imporre all'Ente il riesame immediato della domanda.


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