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Data: 19/09/2016 15:00:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi - Una premessa è doverosa. Il beneficio accordato dalla legge n. 104/92 per il trasferimento del militare ad una sede che meglio gli consenta di prestare assistenza a un familiare portatore di grave handicap è pensato dall'Ordinamento come "possibilità" e non come "diritto". Che cosa significa? Vuol dire che nel caso in cui il beneficio venga accordato se ne ricorrono i presupposti, bisogna sempre far capo all'inciso "ove possibile" contenuto nelle regole di questa particolare legge. Il beneficio deve essere compatibile con le esigenze organizzative e del servizio, che a loro volta sono esigenze di interesse pubblico. Concetti chiari, pochi giorni fa richiamati dal Tar Toscana nell'ordinanza in commento, che però non ha trascurato di mettere bene in risalto l'ormai vecchia questione delle "criticità per l'amministrazione". Cosa dice il tribunaleGli illustri Magistrati Romano, Massari e Bellucci, nell'ordinanza in commento (Tar Toscana n. 453/2016 del 09.09.2016) hanno accolto l'istanza cautelare promossa in occasione del ricorso. Il militare interessato ha chiesto l'annullamento del non accoglimento dell'istanza di assegnazione temporanea a domanda, presentata ai sensi dell'art. 33 comma 5 Legge n. 104/92. Il succo del ricorso, da cui scaturisce l'ordinanza commentata, è questo. L'istanza è giustificata dall'esigenza di assistere il proprio figlio minore portatore di handicap. Egli allega quindi tutti i documenti richiesti dalla norma: 1) il verbale di accertamento dell'handicap in situazione di gravità, 2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai familiari che non fruiscono dei benefici della 104, 3) la certificazione di stato di famiglia, 4) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che il minore non è ricoverato a tempo pieno, 5) la dichiarazione di impegno a comunicare entro gg 30 ogni variazione relativa al beneficio eventualmente concesso, 6) la dichiarazione di responsabilità e consapevolezza. Dal canto suo, l'amministrazione militare non accorda quanto richiesto. Parla di sottoalimentazione nell'incarico nell'unità di attuale impiego del militare, chiedendo di evitare al momento la sottrazione di personale. Evidenzia gli investimenti fatti sull'unità e l'aspettativa dell'Ente di ritorno di tali investimenti in formazione, evitando di assecondare esigenze, pur rispettabili, di natura personale e non orientate a fini istituzionali. L'ordinanza di accoglimento del Tar è però lapidaria. I Giudici infatti dicono: ad un primo esame, le preminenti esigenze di servizio della sede di appartenenza e della sede di eventuale destinazione non sembrano essere supportate dall'indicazione nè di ben individuate criticità per l'amministrazione in caso di accoglimento della domanda, nè dei dati relativi alle dotazioni organiche delle due sedi. In conclusioneLa legge n. 104/92 è sicuramente ancorata a rigidi parametri, ma ogni singolo caso merita un esame approfondito e non superficiale. Cosa fare in questi casiRicorrere al Tar inserendo nel ricorso anche la domanda per ottenere un provvedimento urgente, utile ad imporre all'Ente il riesame immediato della domanda. Altre informazioni su questo argomento? Contatta l'avv. Francesco Pandolfi 3286090590 francesco.pandolfi66@gmail.com vedi sotto i link correlati
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