Data: 26/09/2016 18:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

La Cassazione (con sentenza n. 9325 del 26.04.2011) ha chiarito che, affinch� possa invocarsi l'usucapione � necessario che il dominio esclusivo sul bene venga esternato dal possessore con un'attivit� assolutamente incompatibile con il possesso altrui.

Usucapione: onere probatorio del possessore

Nel rispetto dell'art 2697 del codice civile la sentenza afferma letteralmente: "chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus".

Animus possidendi usucapione: casistica giurisprudenziale

Risulta utile a questo punto effettuare una disamina delle azioni che la giurisprudenza ritiene idonee a provare l'animus possidendi ai fini dell'usucapione d'immobili e terreni:

- Cassazione n. 2599 del 25.03.1997: la mera costruzione di una gradinata di accesso a un bene proprio, su una striscia di terreno detenuta a titolo precario, non � azione idonea a usucapire poich� da essa non emerge la volont� di tenere il bene come proprio.

- Cassazione n. 18215 del 2013: la coltivazione del fondo non � attivit� conforme e sufficiente a dimostrare l'intento inequivocabile di possedere del coltivatore. L'attivit� di coltivazione, ai fini dell'usucapione del terreno, dovrebbe essere accompagnata da indizi capaci di fornire la prova presuntiva che � esercitata uti dominus.

- Cassazione n. 10894 del 2013 considera non identificabile con il possesso l'uso di una striscia di terreno come parcheggio e spazio di manovra. La condotta non � incompatibile con l'altrui diritto di propriet� e non assume pertanto valore di signoria sulla cosa. Limitarsi inoltre a coprire l'area di parcheggio con della ghiaia non rappresenta un'opera permanente di trasformazione che impedisce la potest� del proprietario. L'utilizzo dell'area per mero parcheggio inoltre pu� essere consentito per mera tolleranza.

- Un quesito giuridico molto interessante sul punto riguarda la possibilit� del locatario di usucapire l'immobile (casa, appartamento), che detiene in locazione. La Cassazione si � espressa negativamente con sentenza n. 5466 08.09. 1986. Non pu� esservi usucapione anche se il locatore rinunci ai canoni di locazione, poich� inadatta a trasformare la mera detenzione in possesso. Il concetto � stato ribadito da Cassazione n. 2392 del 29.01.2009: l'interversione del possesso non pu� verificarsi mediante un atto di volizione interna, ma deve tradursi in una manifestazione esteriore, dalla quale desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato a esercitarlo in nome proprio, sostituendo all'animus detinendi l'animus rem sibi habendi.

Vedi anche: Usucapione: guida legale con fac-simile


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