Data: 12/09/2016 21:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Per l'ammissione del credito vantato da Equitalia al passivo della società fallita, è sufficiente il semplice ruolo e non è, invece, indispensabile la notifica della cartella esattoriale.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n. 17927/2016 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso dell'esattore dopo che il Tribunale aveva respinto la sua opposizione allo stato passivo fallimentare, stante l'esclusione dai creditori del fallimento.

Per il giudice circondariale, il credito non poteva essere ammesso al passivo della procedura in mancanza della prova dell'avvenuta notifica alla contribuente fallita della cartella esattoriale, ai fini dell'eseguibilità del ruolo.

Il ricorso di Equitalia, tuttavia, trova l'avallo della Suprema Corte.
Gli Ermellini chiariscono che l'ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell'ammissione con riserva, da sciogliere poi ex art. 88, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, allorché sia stata definita la sorte dell'impugnazione esperibile davanti al giudice tributario.

E alla base della predetta affermazione vi l'art. 87, secondo comma,del citato d.P.R., nel testo introdotto dal d.lgs 26 febbraio 1999, n. 46.
Inutile, quindi, per il fallimento contestare tale assunto affermando che l'ammissione del credito al passivo, con riserva, all'esito del giudizio innanzi al giudice tributario significherebbe onerare il curatore del fallimento dell'impugnazione "al buio" e per la possibilità che l'Agente fornisca la prova della notifica della cartella esattoriale nelle mani dell'imprenditore fallito.

Il Collegio chiarisce che l'inconveniente segnalato è un problema che ridonda in danno del fallito, ove questi non decida di collaborare e con ciò aggravi il suo dissesto, così ponendo in essere un comportamento che non dovrebbe avere, poiché avente effetti anche contra se. Parola al giudice del rinvio.

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