Data: 26/09/2016 12:30:00 - Autore: Annamaria Villafrate

L'art. 936 del codice civile disciplina un tipo particolare di accessione, modalit� di acquisto della propriet� a titolo originario, secondo cui il proprietario della cosa principale acquista quella delle cose accessorie unite a essa, anche se appartenenti ad altri.

In definitiva, se un terzo effettua piantagioni o costruzioni (cose accessorie) su un terreno altrui, utilizzando materiali propri, il proprietario del fondo (cosa principale) ha il diritto di ritenerle o chiederne la rimozione.

Diritti e ius tollendi del proprietario del fondo

Qualsiasi decisione prenda, il proprietario deve attenersi a quanto stabilito dai commi 2 e 3: "Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo. Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte. Questi pu� inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.
Il proprietario non pu� obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni ed opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede. La rimozione non pu� essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione."

La giurisprudenza recente

La recente Cassazione n. 1237 del 25.01.2016 ha chiarito che: "Nelle controversie riconducibili alle fattispecie regolate dagli art. 1150 e 936 c.c. nessun indennizzo a carico del proprietario del fondo pu� essere preteso dal terzo costruttore che abbia realizzato l'opera in violazione della normativa edilizia, autonomamente commettendo nel primo caso, o concorrendo nel secondo, i reati previsti e puniti dagli art. 31 e 41 l. n. 1150 del 1942 e 10 e 13 l. n. 765/1967".

Non � infrequente che l'istituto apra le porte all'abuso, per questo la Suprema Corte ha negato l'indennizzo a carico del proprietario in favore del costruttore poich� una costruzione abusiva non apporta alcun valore al fondo.

Da segnalare anche la sentenza n. 1163 del 04.03.2016 del Tribunale di Lecce, che in sintonia con i principi dell'art. 936 C.C. ha disposto a carico della proprietaria di un immobile il pagamento in favore del terzo del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella realizzazione di alcune opere di ampliamento e ristrutturazione. La proprietaria non aveva esercitato nei termini previsti dalla legge lo ius tollendi che le avrebbe consentito di chiedere la demolizione delle opere realizzate sulla sua propriet�.


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