Data: 14/09/2016 12:00:00 - Autore: Avv. Paolo Accoti

Avv. Paolo Accoti - Una volta che il giudice declina la propria competenza, ritenendo la stessa di pertinenza inderogabile di altro giudice, la parte ha l'onere di impugnare tempestivamente la decisione sul punto, in mancanza, la competenza del giudice indicato rimane irrimediabilmente confermata e la parte non può impugnarla neppure con l'appello incidentale.

In altri termini, se al provvedimento, nello specifico la dichiarazione di incompetenza per materia, la parte mostra acquiescenza, vale a dire che accetta passivamente la decisione assunta dal primo giudice non impugnando la stessa nei tempi e con gli ordinari mezzi a disposizione, sul punto si forma il giudicato e il giudice d'appello eventualmente adito non può esaminare la domanda, quand'anche proposta con appello incidentale, essendosi ormai incontrovertibilmente radicata la competenza in capo al giudice ritenuto competente per materia o territorio in primo grado.

Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17857, pubblicata in data 9 settembre 2016 che smentisce il Tribunale di Milano il quale, erroneamente, aveva ritenuto legittimo giudicare anche sulla domanda per la quale il primo giudice si era dichiarato incompetente.

La vicenda giudiziaria prende le mosse dal ricorso per ingiunzione di pagamento presentato da una società esercente la manutenzione degli impianti termici che asseriva essere creditrice di un condominio, per l'opera di manutenzione delle caldaie svolta in favore dello stesso.

L'ingiunzione veniva opposta dal condominio dinnanzi al Giudice di pace, inderogabilmente competente a conoscere della causa di opposizione a decreto ingiuntivo dallo stesso ufficio emesso in precedenza.

Nella predetta opposizione il condominio deduceva una serie di inadempimenti della società opposta e, in via riconvenzionale, chiedeva la risoluzione dei contratti di manutenzione dell'impianto termico, per come susseguitisi nel corso degli anni, con la restituzione di quanto versato in virtù degli stessi e il risarcimento dei danni cagionati.

Il giudice di pace di Milano, con riferimento alla domanda di risoluzione dei contratti, alla prima udienza dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale di Milano, giudice ritenuto competente e, quindi, tratteneva la causa in decisione.

Il condominio, pertanto, riassumeva la causa dinanzi al Tribunale di Milano, ritenuto competente a conoscere della domanda di risoluzione dei contratti relativi alla manutenzione dell'impianto termico, con tutte le conseguenze di legge.

Nelle more, il giudice di pace emanava sentenza di accoglimento della spiegata opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la società opposta a restituire, in favore del Condominio, le somme sino ad allora dallo stesso versate.

La società opposta proponeva allora appello avverso l'anzidetta sentenza, al quale il condominio resisteva spiegando anche appello incidentale con il quale, tra l'altro, chiedeva la declaratoria di risoluzione dei contratti di manutenzione, questione per la quale il primo giudice si era dichiarato incompetente e per cui, lo stesso condominio aveva già inteso proporre la riassunzione del giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano, asseritamente competente.

Il Tribunale di Milano, quale giudice d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la risoluzione per inadempimento della società appellante con riferimento ai contratti stipulati per la manutenzione dell'impianto termico di pertinenza del condominio.

Sul punto la corte di merito riteneva che "alla cognizione di tale domanda non ostava il vizio di omessa pronuncia (sia pure al fine di rilevare la propria incompetenza "ratione valoris") che inficiava al riguardo la sentenza di primo grado; e ciò in quanto l'effetto devolutivo dell'appello imponeva al giudice del gravame l'obbligo della decisione, che, stante l'importanza dell'inadempimento, non poteva che essere positiva. Secondo il giudice di appello, inoltre, a tale cognizione non ostava nemmeno il dubbio sulla eventuale litispendenza sulla medesima domanda, non avendo le parti fornito alcuna prova della pendenza presso diverso giudice di giudizio sulla risoluzione contrattuale".

Di diverso avviso, tuttavia, la II sezione civile della Corte di Cassazione, a cui si è rivolta la società soccombente che, infatti, cassa la sentenza impugnata senza rinvio nella parte in cui ha pronunciato la risoluzione dei contratti di manutenzione.

Ricorda il giudice di legittimità che "nei giudizi dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell'art. 44 c.p.c., qualora il giudice preventivamente adito declini la propria competenza, affermando la competenza per materia o territoriale inderogabile di altro giudice, e la parte non impugni la relativa decisione, provvedendo a riassumere tempestivamente il giudizio dinanzi al giudice indicato come competente, si ha acquiescenza alla declaratoria di incompetenza e la competenza del giudice indicato rimane incontestabilmente stabilita (Cass. 4-8-2006 n. 17695)".

Ciò posto, il condominio sulla pronuncia relativa alla incompetenza dedotta dal giudice di pace, in favore del Tribunale, ha prestato acquiescenza, non impugnando nei termini la relativa decisione, anzi, avendo anche tempestivamente riassunto il giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente, nello specifico, il medesimo Tribunale di Milano.

Pertanto, l'incompetenza dichiarata originariamente dal giudice di primo grado non poteva essere più messa in discussione nei successivi gradi del giudizio, ex art. 44 Cpc.

In considerazione di ciò, la Corte ritiene che "il Tribunale non avrebbe potuto esaminare la domanda di risoluzione, della cui cognizione il giudice di primo grado si era definitivamente spogliato" e, pertanto, come detto, cassa la sentenza nella parte in cui ha pronunciato la risoluzione dei contratti di manutenzione.


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