Data: 14/09/2016 10:30:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi – Atti processuali più sintetici anche nel penale; notificazioni e avvisi al difensore via pec; tutela rafforzata per i soggetti incaricati di trascrizione le registrazioni o di tradurre le comunicazioni in lingua straniera la cui identità rimarrà segreta. Sono queste le principali novità contenute nel pacchetto di emendamenti "tecnici" cofirmati dai relatori Giovanni Cucca e Felice Casson (Pd), al disegno di legge di riforma del processo penale, che oggi è all'ordine del giorno dell'assemblea del Senato.

Il ddl (qui sotto allegato), si ricorda, interviene sia in materia di prescrizione ed intercettazioni che sugli aspetti procedurali e l'inasprimento delle sanzioni per alcuni reati, tra cui i furti in casa e le rapine (leggi: "Furti in casa e scippi: minimo tre anni di carcere e multe fino a 1500 euro").

Ecco i punti chiave del ddl:

Prescrizione e intercettazioni

Sul fronte prescrizione la "quadra" trovata in commissione prevede uno stop di 3 anni, così suddivisi: 1 anno e mezzo dopo la condanna in primo grado e altri 18 mesi successivamente alla condanna in appello, fino alla sentenza definitiva.

In ordine alle intercettazioni, invece, spicca la riservatezza da assicurare (sulla selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta della misura cautelare) anche agli atti che contengono registrazioni inutilizzabili o dati sensibili non riguardanti l'accertamento delle responsabilità.

Stretta su furti, rapine e voto di scambio

Il ddl prevede una stretta sulle sanzioni per diversi reati sia sotto il profilo detentivo che pecuniario. Per furti e scippi la pena minima sale da tre a sei anni di reclusione oltre alla multa da 927 a 1.500 euro. Inasprito anche l'apparato sanzionatorio del reato di rapina con un minimo di 4 anni di carcere (al posto dei tre attuali) sino a un massimo di 10 anni, che possono arrivare a 20 con le aggravanti.

Giro di vite, infine, per il reato di scambio elettorale politico-mafioso, modificato due anni fa, che vede la forbice attuale (tra 4 e 10 anni) salire da un minimo di 6 a un massimo di 12 anni di reclusione.

Procedibilità ed estinzione del reato

Sul fronte procedibilità, invece, viene prevista la querela su istanza dell'offeso per tutti i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni (sola, congiunta o alternativa a quella pecuniaria). Fanno eccezione soltanto i reati contro il patrimonio e il delitto di violenza privata.

Il ddl introduce inoltre per i reati procedibili a querela l'estinzione del reato per condotta riparatoria/risarcitoria del responsabile. Sarà il giudice, sentite le parti e la persona offesa, a dichiarare l'estinzione del reato se l'imputato avrà riparato interamente al danno, attraverso la restituzione, il risarcimento ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

Partecipazione a distanza

Sempre dal punto di vista procedurale, la riforma reintroduce il concordato sui motivi in appello, tramite il quale le parti potranno concludere un accordo da sottoporre al collegio. Inoltre, la partecipazione a distanza al procedimento diventa la regola, quando si procede per reati gravi come associazione criminale, traffico di stupefacenti, terrorismo e se la persona interessata è ammessa a misure di protezione. Nessuna eccezione invece per chi si trova a regime di "carcere duro".


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