Data: 18/03/2005 - Autore: Cristina Matricardi
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 3508/2005) hanno stabilito che tra P.A. e lavoratori socialmente utili (l.s.u.) si instaura un rapporto di natura previdenziale, "che viene disciplinato da una legislazione volta a garantire al lavoratore diritti, che trovano il loro fondamento nel disposto dell'art. 38 Cost.; il che impedisce al suddetto lavoratore, impegnato in attività presso le amministrazioni pubbliche, la rivendicazione nei confronti di dette amministrazioni di un rapporto di lavoro subordinato e dei suoi conseguenziali diritti". I Giudici della Corte hanno inoltre precisato che "il lavoratore socialmente utile, svolgendo la sua attività per la realizzazione di un interesse di carattere generale, ha diritto ad emolumenti, cui non può riconoscersi natura retributiva, ma come si è già detto natura previdenziale". Inifne la Corte ha evidenziato che "sulla base della normativa dettata dal d.lgs. 468/1997 poi modificata come detto dal d.lgs. 81/2000 le attività socialmente utili possono essere svolte per l'esecuzione di progetti attuati da enti pubblici (oltre che da soggetti privati e società miste); progetti affidabili per la loro realizzazione ad altri enti attraverso il coinvolgimento di soggetti inoccupati e disoccupati, cui vengono riconosciuti alcuni emolumenti (condizionati alla prestazione di attività lavorative) espressamente regolati dalla legge non in quanto oggetto di un contratto di lavoro subordinato, ma come obblighi dell'ente pubblico scaturenti da un rapporto giuridico di carattere previdenziale che, come è stata evidenziato, trova fondamento nell'art. 38 Cost., perché diretto alla soddisfazione di un interesse sociale, quale quello della tutela contro la disoccupazione".
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