Data: 15/09/2016 17:50:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - La vicenda che ha coinvolto il nuovo smartphone di casa Samsung (il Note 7) ha portato nuovamente all'attenzione dei consumatori i rischi connessi al difettoso funzionamento dei cellulari. Nel caso di specie, il ritiro dal mercato del prodotto � stato provocato dall'esplosione della batteria del terminale durante la carica: si tratta di un episodio non isolato nel mondo della telefonia, che gi� da diversi anni aveva acceso i riflettori su grandi societ� (ad esempio Nokia ed Apple) mettendo sotto accusa alcuni tipi di batteria al litio e la circostanza che, utilizzando il telefono mentre era in carica, si realizzavano vere e proprio esplosioni.

Gli strumenti di tutela del consumatore

Se si dovesse verificare una simile eventualit�, quali sono gli strumenti per tutelarsi e per far valere i propri diritti di consumatore?
Innanzitutto la tutela per prodotti difettosi � assicurata a livello europeo dalla Direttiva 85/374/CEE che stabilisce il principio della responsabilit� indipendentemente dalla colpa, applicabile ai produttori europei. Se un prodotto difettoso provoca danni al consumatore, il produttore pu� essere responsabile anche senza negligenza o colpa da parte sua.
Il Codice del Consumo, invece, recepisce i dettami a livello nazionale: l'art. 117 definisce come prodotto difettoso quello che non offre la sicurezza che ci si pu� legittimamente attendere, tenuto conto, tra l'altro, dell'uso al quale il prodotto pu� essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere (per approfondimenti: La responsabilit� per il danno da prodotti difettosi).

Chi � tenuto al risarcimento danni?

La responsabilit� ricade sul produttore: � infatti nullo qualsiasi patto che ne escluda o ne limiti preventivamente la responsabilit� confronti del danneggiato, tuttavia si richiede la prova non solo del difetto, ma anche del danno, nonch� della connessione causale tra questi due elementi.

Danno risarcibile, ex art. 123 del Codice del Consumo, � quello fisico, cagionato dalla morte dalla morte o da lesioni personali e anche quello materiale riguardante la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purch� di tipo normalmente destinato alluso o consumo privato e cosi principalmente utilizzata dal danneggiato. Il danno a cose, tuttavia, � risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro 387.
Il Giudice di Pace di Lecco, ad esempio, nella sentenza n. 40/2013, ha imposto a una multinazionale il risarcimento a carico di una consumatrice la cui batteria del telefono, esplodendo, aveva bruciato le lenzuola del letto. Non solo il giudice ha ritenuto la liquidazione del danno effettuabile secondo i dettami dell'art. 1226 c.c., ma ha considerato fondato il pregiudizio alla salute stante il certificato medico e una testimonianza secondo cui la ricorrente avrebbe sofferto di ansia a causa dell'esplosione.

Prescrizione del diritto al risarcimento ed esclusione di responsabilit�

Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identit� del responsabile.
Tuttavia, la responsabilit� del produttore � esclusa se questi non ha messo il prodotto in circolazione o se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva al momento della messa in circolazione (ad esempio a seguito di interventi successivi sul prodotto), se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, n� lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attivit� professionale, se il difetto � dovuto alla conformit� del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante, se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso, nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto � interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui � stata incorporata la parte o materia prima o alla conformit� di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.
In quest'ultimo caso, laddove si dimostrasse in giudizio che il difetto � provocato da un componente fabbricato da altro produttore, la responsabilit� del danno provocato potr� essere riversato su quest'ultimo, a meno che non si dimostri che il componente � stato realizzato in quel modo su precisa richiesta dell'altro produttore.
Il risarcimento, infine, non � dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.

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