Data: 14/09/2016 14:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
di Valeria Zeppilli – L'articolo 674 c.p. punisce chiunque, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo atti a offendere o molestare altre persone.

A tal proposito, con sentenza numero 24817 depositata il 15 giugno 2016 (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha chiarito che affinché tale reato possa dirsi integrato è sufficiente anche un solo atto attraverso il quale si provoca un'emissione molesta.

Il getto pericolo di cose, del resto, ha di regola carattere istantaneo, che diviene permanente solo eventualmente quando le emissioni sono legate all'esercizio di un'attività economica e al ciclo produttivo.

Di conseguenza per l'integrazione del reato, con riguardo specifico all'emissione molesta di gas, vapori o fumo, non è necessario che questa si ripeta nel tempo, ma anche un solo episodio può essere penalmente rilevante. In ogni caso, deve essere dimostrata l'idoneità della condotta a produrre emissioni moleste.

Nel caso di specie, il ricorso in Cassazione era stato promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, avverso la sentenza con la quale il GIP aveva prosciolto un uomo (perché il fatto non sussiste) accusato di aver provocato emissioni di fumi maleodoranti e irritanti dando fuoco a materiale plastico e in alluminio, molestando il vicinato.

Dato che il Giudice delle indagini preliminari ha disatteso i sopra riportati principi ermeneutici la sua sentenza è stata annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al PM per il prosieguo.


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