Data: 17/09/2016 14:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, con la sentenza numero 17989 del 13 settembre 2016 (qui sotto allegata) e rigettando un ricorso per regolamento di competenza, hanno fatto chiarezza su quali obbligazioni pecuniarie siano da adempiere al domicilio del creditore.

In materia, infatti, sussistevano fino a tale pronuncia due orientamenti diversi.

In forza del primo orientamento, nel caso in cui la somma di denaro oggetto dell'obbligazione non fosse ancora stata determinata dalle parti o dal giudice con metodo diverso dal semplice calcolo aritmetico, il luogo di adempimento della prestazione doveva essere individuato nel domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza dell'obbligazione stessa. Il secondo orientamento, invece, in forza del quale in tutte le cause il cui oggetto fosse rappresentato dalla richiesta di pagamento di una somma di denaro determinata, si applicava sempre il criterio dell'adempimento al domicilio del creditore.

Le Sezioni Unite, nel fare chiarezza, hanno a tal proposito precisato che le obbligazioni da adempiere al domicilio del creditore sono solo quelle liquide, ovverosia quelle il cui ammontare è determinato dal titolo o rispetto alle quali quest'ultimo indica in maniera dettagliata e senza spazi discrezionali i criteri per determinarlo. I presupposti di liquidità, poi, sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti.

In tal senso non bisogna dimenticare, tra le altre cose, che la nozione di obbligazione portabile di cui al terzo comma dell'articolo 1182 c.c. rileva anche ai fini della produzione della mora ex re di cui all'articolo 1219, comma 2, numero 3), c.c., norma che esclude che la messa in mora sia necessaria quando è scaduto il termine per l'adempimento di una prestazione se questa deve essere eseguita al domicilio del creditore.

Per la giurisprudenza ormai costante deve escludersi che la mora ex re riguardi anche le obbligazioni pecuniarie illiquide: in caso contrario, infatti, essa scatterebbe anche quando la prestazione non sia in concreto possibile perché il relativo ammontare è ancora incerto.


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