Data: 15/09/2016 22:21:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � In caso di affidamento congiunto, il trasferimento del genitore collocatario in un'altra citt�, anche lontanissima, non pu� pregiudicare di per s� la convivenza di questo con i figli.

Tale chiarimento arriva dalla Corte di cassazione che, con la sentenza numero 18087/2016 depositata il 14 settembre e qui sotto allegata, ha precisato che il criterio che privilegia la madre nell'individuazione del genitore con il quale i figli in et� scolare o prescolare vivranno in via prevalente in ipotesi di separazione, pu� essere superato solo se la donna non possiede le necessarie capacit� genitoriali ed educative.

Nel caso di specie la madre, divenuta magistrato, era stata assegnata a una sede territorialmente distante dalla citt� nella quale viveva con i figli.

Per la Corte, per�, il coniuge separato che decida di trasferire la sua residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde solo per tale motivo l'idoneit� ad essere affidatario o collocatario dei figli: lo stabilimento e il trasferimento di residenza, infatti, rappresentano l'oggetto di una scelta che ogni individuo pu� effettuare liberamente in quanto espressione di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti.

Di conseguenza, nell'individuare presso quale genitore collocare i figli minori, il giudice dovr� valutare solo quale opzione sia pi� funzionale all'interesse dei minori, senza farsi influenzare dalla circostanza del luogo di residenza in s� e per s� considerato.

All'esito di tale valutazione, e valorizzando il criterio della cd. maternal preference, nel caso di specie i piccoli restano con la madre. Le spese del grado di legittimit�, per�, stante la natura dei rapporti controversi e la peculiarit� della vicenda, sono compensate tra gli ex coniugi.


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