Data: 25/09/2016 19:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Delitto "solo" tentato se il borseggiatore non riesce a rubare il portafogli sull'autobus poich�, dopo averlo sottratto, viene individuato da un agente di polizia lasciando cadere il maltolto.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 38238/2016 (qui sotto allegata).

La Corte d'Appello aveva confermato nei confronti degli imputati la condanna per il furto di un portafoglio, sottratto a persona settantacinquenne, con destrezza, su un autobus di linea. Entrambi gli imputati, ricorrendo in Cassazione, lamentano la violazione delle norme che disciplinano il tentativo una illogicit� di motivazione con riguardo alla negazione dell'attenuante del danno di particolare tenuit�.

In particolare, la difesa evidenzia che l'azione si era svolta sotto la costante osservazione di agenti di polizia, che infatti erano intervenuti per arrestare i ladri, per cui doveva riqualificarsi il fatto come furto tentato; inoltre, si sostiene che l'incertezza sul contenuto del portafoglio avrebbe dovuto indurre i giudici a riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. (aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuit�, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuit�, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuit�).

Per gli Ermellini il ricorso � fondato in ordine alla qualificazione del fatto-reato, ma inammissibile nel resto. Sia la sentenza impugnata che quella di primo grado danno atto che l'azione delittuosa si � svolta sotto il costante controllo dell'agente di polizia, il quale ebbe modo di notare, gi� alla fermata dell'autobus, tre uomini che avevano preso ad "osservare" le persone anziane, per cui, insospettito, sal� sull'autobus, insieme ai tre, e ne osserv� i movimenti. 

Not�, cos�, che i tre, operando in sinergia, avevano sottratto il portafoglio a un passeggero e, pertanto, intervenne prima che questi lasciassero l'autobus, con la conseguenza che il ladro lasci� cadere la refurtiva al momento in cui si vide scoperto.

Si evince, da tanto, che i tre riuscirono a sottrarre il portafoglio, ma non ad impossessarsene, per cui il reato va qualificato come furto tentato:  come le Sezioni Unite hanno chiarito, il monitoraggio della azione furtiva, esercitato mediante appositi apparati tecnici o dalle forze dell'ordine, con conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilit� della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo.

Inammissibile, invece, il motivo riguardante l'attenuante del danno di speciale tenuit�, che gi� aveva costituito oggetto di motivo di appello. In realt�, precisa il collegio, gi� il gravame era in parte de qua inammissibile per carenza del requisito della specificit� dei motivi

Infatti, l'appellante si era limitato a disquisire sulla "strutturale compatibilit�" fra la circostanza aggravante in questione e la forma tentata del delitto, ovvero ad affermare, aprioristicamente, che il danno era particolarmente tenue, "stante l'oggetto sottratto e i relativi contenuti", senza la bench� minima indicazione delle ragioni per cui il danno, in prospettiva di consumazione, sarebbe stato da ritenere "di particolare tenuit�" (nessuna indicazione era data intorno al contenuto del portafoglio, nel quale comunque erano contenuti, oltre a documenti vari, ben 185 euro). 

All'omesso rilievo da parte della Corte territoriale della inammissibilit� del motivo di appello in parola, pone riparo la Corte di Cassazione, d'ufficio, ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen. mediante la relativa declaratoria e previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui, anzich� dichiarare inammissibile il ridetto motivo di appello, lo ha esaminato, nel merito, respingendolo.

L'inammissibilit� dell'appello in parte de qua travolge anche il motivo del ricorso per Cassazione sul punto, determinando l'annullamento della sentenza impugnata in ordine alla definizione giuridica del fatto, nonch� la qualificazione del reato come delitto tentato e l'annullamento, senza rinvio, della decisione in ordine al rigetto del motivo di appello concernente l'attenuante del danno di speciale tenuit�.
In aggiunta, la declaratoria della inammissibilit� del ridetto motivo di gravame.

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