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Data: 21/03/2005 - Autore: Cristina Matricardi
Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter del 20.01.2005) ha reso noto di essere intervenuto nella questione relativa all'utilizzo dei videotelefoni e di aver dato alcuni consigli sul corretto utilizzo di tali strumenti nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.
In particolare il Garante ha precisato che "si tratta di apparecchiature impiegate per lo più per applicazioni lecite nell'ordinaria vita di relazione interpersonale, ma che, per le loro potenzialità, possono essere utilizzate violando, anche involontariamente, i diritti delle persone interessate dalla comunicazione, come pure di terzi inconsapevoli della ripresa" e che pertanto, così come per gli MMS (Multimedia Messaging Service), "le videochiamate possono avvenire e circolare tra alcune persone fisiche per fini esclusivamente personali" e, "in questi casi, se i dati non sono diffusi o comunicati sistematicamente a terzi, il complesso normativo del Codice in materia di protezione dei dati non è applicabile" anche se si devono rispettare le norme sul diritto alla riservatezza, all'immagine e al ritratto dei soggetti coinvolti.
Trova applicazione la normativa del Codice per tutti gli altri usi (privati o di lavoro, eccetto quelli giornalistici) in cui vi è diffusione sistematica di dati anche se ritrasmessi dalla rete telefonica su Internet o altro canale. Ciò comporta "in primo luogo, il dovere di informare preventivamente gli interessati (art. 13 del Codice), di raccogliere il loro consenso libero, preventivo e informato (che deve essere manifestato per iscritto se i dati sono sensibili) e di osservare tutte le altre ordinarie cautele previste, ad esempio, in tema di requisiti dei dati (art. 11 del Codice). L'informativa e il consenso riguardano non solo le persone in conversazione telefonica, ma anche gli eventuali terzi identificati o identificabili".
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