Data: 20/09/2016 15:30:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - La vicenda portata all'attenzione del Tar Milano, nella sentenza in commento (la n. 331/2015) ha per protagonista un'appartenente alla Polizia di Stato che chiede di essere assegnata temporaneamente ad altra Questura.

Nella richiesta, basata sull'art. 42 bis D. Lgs. n. 151/2001, spiega in modo convincente la propria necessit� di assistere i figli minori.

In una parola: deve svolgere il proprio compito di madre.

Sembra per� che il Ministero dell'Interno non ne voglia sapere e respinge l'istanza, senza spiegare le ragioni organizzative di ostacolo all'accoglimento della domanda.

Insomma, ancora un caso dove i motivi di diniego sono generici, anzi apparenti.

Di fronte alla resistenza dell'amministrazione, all'interessata non resta altro da fare che ricorrere all'avvocato e, quindi, al Giudice.

Cosa accade in tribunale


I Giudici si trovano di fronte un buon atto difensivo della ricorrente.

In effetti, mentre l'interessata mette una cura particolare nella spiegazione dei motivi della propria richiesta, il Ministero non spiega in dettaglio le sue ragioni e non chiarisce la situazione degli organici degli uffici interessati dalla richiesta che, a suo dire, sarebbero di ostacolo all'accoglimento.

In sintesi: l'Amministrazione non pu� negare questa assegnazione temporanea.

Il Tribunale giunge quindi ad una saggia e favorevole pronuncia, dopo che il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso sulla domanda cautelare promossa dalla ricorrente.

La sentenza


Il ricorso viene accolto e l'atto del Ministero viene annullato: il risultato � che l'amministrazione ha l'obbligo di pronunciarsi di nuovo sull'istanza di assegnazione temporanea, tendendo conto di quanto emerso nel processo.

Come comportarsi in casi simili


Il ruolo di genitore � un valore protetto a tutti i livelli normativi.

Affrontare con convinzione il ricorso quando l'amministrazione trascura l'esame dettagliato dell'istanza per assegnazione temporanea.


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