Data: 18/09/2016 15:00:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - C'� grande interesse sulla questione degli effetti della riabilitazione penale sul porto d'armi.

Ne abbiamo parlato varie volte e tanti altri Autori hanno espresso il loro pensiero.

Si tratta di una vicenda delicata e complicata allo stesso tempo. E anche abbastanza confusa.

Il Ministero dell'Interno vuole sapere come si deve interpretare l'art. 43 T.U.L.P.S., che regola casi dove non pu� essere concessa la licenza di portare armi, ad esempio quelli dove le persone sono condannate per furto, rapina, estorsione, violenza o resistenza all'autorit� ed altri.

Ha chiesto un parere al Consiglio di Stato, che si � espresso l'11.07.2016.

Tutto � nato dal fatto che diversi giudici in Italia hanno emesso sentenze contrastanti sull'interpretazione dell'art. 43 combinato con l'art. 11 T.U.L.P.S. (norma in materia di autorizzazioni di polizia).

In sintesi, alcune sentenze hanno affermato che in caso di riabilitazione del condannato scompare l'effetto preclusivo previsto dall'art. 43: questo significa che, aiutandosi con una valutazione "discrezionale" l'amministrazione pu� rilasciare licenze di portare armi.

Prima di interpretare il pensiero del C.d.S., vediamo per� che cos'� la riabilitazione.

La riabilitazione


E' una seconda possibilit�: � quell'istituto che permette alla persona condannata e ravveduta di ottenere l'estinzione degli effetti penali della condanna e delle pene accessorie.

Fatta questa premessa, andiamo a curiosare pi� da vicino tra le pieghe del parere.

Il parere del Consiglio di Stato

La premessa del Consiglio � che le autorizzazioni di polizia e la materia delle armi sono distinte e regolate da norme diverse.

Poi dice: a chi � stato condannato per i reati gravi come quelli dell'art. 43 non pu� essere rilasciata la licenza di porto d'armi; se � stata rilasciata deve essere revocata. Non importa che sia intervenuta la riabilitazione.

A quanto sembra il parere � secco, preciso e rigido.

Ma passiamo oltre, perch� c'� qualcosa di interessante in quanto vengono distinte situazioni diverse.

Le licenze gi� rilasciate sfruttando l'interpretazione "evolutiva" dell'art. 43 pare che hanno una sorte diversa, meno rigida per cos� dire.

Infatti, qui il Consiglio distingue alcuni casi.

Il primo.

Se esiste una sentenza che ha obbligato l'amministrazione a rilasciare la licenza, questa non pu� essere revocata.

Il secondo.

Se esistono sentenze (giudicati) che hanno obbligato l'amministrazione a valutare con discrezionalit� la domanda di porto d'armi presentata da persona condannata per uno di quei reati "seri" e la licenza � stata rilasciata, non si pu� fare marcia indietro.

Cio�: per effetto di un giudicato, la licenza � stata rilasciata sull'affidabilit� dell'interessato.

Il terzo.

Nel caso dell'interessato che ha la licenza e non ha impugnato un precedente diniego, l'amministrazione pu� revocarla facendo leva sulle rigide prescrizioni dell'art. 43.

Il quarto.

Se la licenza � stata rilasciata sulla base dell'attuale affidabilit� del richiedente, la revoca � a rischio annullamento.


In pratica


Al di l� del rigido art. 43, le considerazioni sui quattro punti citati richiamano l'attenzione su differenti situazioni.

In alcuni casi non impugnare un diniego potrebbe essere un problema, a quanto pare.

Quindi: occhio.


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