Data: 17/09/2016 18:30:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax - Arriva lo stop del tribunale al trasferimento di una maestra da Barletta a Udine per "palese violazione" del principio inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.  

Nel caso di specie, la decisione � toccata al giudice del lavoro di Trani che ha accolto il ricorso d'urgenza di una maestra pugliese, sposata e con due figli piccoli, che, per effetto della legge sulla "Buona scuola" del Governo Renzi, dal V circolo didattico di Barletta era stata trasferita a Udine. 

Il giudice ha condannato l'Ufficio scolastico regionale pugliese ad assegnare l'insegnante "in organico di una delle sedi disponibili nell'ambito territoriale della Puglia o di altra sede elencata nelle preferenze espresse". 

Si tratta di una delle prime decisioni che stabilisce l'illegittimit� dell'assegnazione della ricorrente in una sede distante, rispetto a quelle indicate nelle preferenze, per violazione del principio dello scorrimento della graduatoria. "Questo principio - � scritto nell'ordinanza - vincola l'amministrazione, in quanto anche la procedura di mobilit� ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria (alla cui formazione concorrono l'anzianit�, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi). Non vanno sottaciute le gravi difficolt� anche di natura economica derivanti alla docente dall'assegnazione di una sede di servizio incompatibile con l'attuale residenza". 

La maestra ha vinto la sua battaglia e potr� tornare ad insegnare in Puglia. Tuttavia, il dato rilevante, � che questa decisione pu� fare da apripista per tutta una serie di ricorsi che presentano condizioni simili.


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