Data: 26/03/2005 - Autore: www.laprevidenza.it
Nel merito questo Giudice valuta fondata la richiesta di parte anche in quanto l'inabilità a proficuo lavoro consegue ad un complesso di infermità (cfr. pag.4 della relazione peritale) di cui la bronchite cronica non è né la principale né l'unica. Per le considerazioni che precedono, con ampio riferimento alle argomentazioni svolte nella relazione medico-legale del consulente d'ufficio, il ricorso si appalesa fondato e, come tale, va accolto con riconoscimento del requisito della inabilità a proficuo lavoro a decorrere dal 18 febbraio 2004, impregiudicato l'accertamento dello stato di nullatenenza. Corte dei Conti Toscana, sentenza 9 febbraio 2005 n° 70
Tutte le notizie