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Data: 21/09/2016 11:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Laddove il mandato del difensore nel procedimento civile sia privo dei necessari requisiti di forma, deve essere dichiarato inammissibile l'atto di intervento per invalidità della procura alle liti, con conseguente condanna dell'intervenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia d'impresa, nella sentenza n. 3344/2016 (qui sotto allegata) in occasione di una vicenda societaria. Il Tribunale ha rilevato che, come eccepito dalla convenuta, la procura generale alle liti depositata dalla difesa dell'intervenuto, non appariva valida, trattandosi di procura prodotta in copia, rilasciata al difensore in territorio estero e recante timbro senza che la firma fosse stata legalizzata ai sensi dell'art. 33 d.P.R. n. 445/2000 ovvero munita della c.d. apostille prevista dalla Convenzione sull'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri del 5/10/1961 e ratificata dall'Italia con la legge 20/12/1966 n. 1253. Inoltre, trattandosi di invalidità della procura generale alle liti, a nulla rileva l'autentica da parte del difensore, soggetto che è munito del potere di certificare l'autografia della sottoscrizione del mandante solo nello specifico caso della procura speciale, espressamente disciplinato dal secondo comma dell'art.83 del codice di procedura civile. La stessa Cassazione a Sezioni Unite, sent. 10706/2006, ha altresì precisato che: "In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi, l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio". Diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura "ad litem", non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benchè sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo. In definitiva, l'atto di intervento va dichiarato inammissibile per invalidità della procura alle liti, trattandosi di mandato privo dei requisiti di forma necessari, con condanna dell'intervenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta.
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