Data: 17/02/2020 18:00:00 - Autore: Francesca Servadei

L'ergastolo � la pena pi� alta prevista dal nostro ordinamento ed equivale alla reclusione a vita.

Vediamo i diversi aspetti rilevanti della sua disciplina:

Cos'� l'ergastolo

[Torna su]

L'articolo 17 del Codice Penale (rubricato Pene principali: specie), al numero 2) contempla, tra le pene applicabili ai delitti, l'ergastolo.

L'ergastolo � una pena detentiva che si caratterizza per essere perpetua e che � disciplinata dall'articolo 22 del codice penale.

In tale norma, il legislatore chiarisce anche anche che tale pena � scontata presso stabilimenti a ci� destinati, con obbligo del detenuto-ergastolano non solo al lavoro, ma anche all'isolamento notturno.

E' lecito osservare che l'applicazione della pena dell'ergastolo viene ascritta a delitti che denotano una particolare pericolosit� sociale: come ad esempio, l'omicidio, i reati per i quali era prevista la pena di morte, nel caso in cui concorrono pi� delitti dei quali la pena minima � di 24 anni, ovvero delitti quali omicidi legati alla mafia per i quali gli ergastolani ostativi hanno la possibilit� di rientrare nel regime di ergastolo normale, quindi con tutti i benefici previsti, nel caso in cui diventino collaboratori di giustizia.

Il lavoro del detenuto

[Torna su]

Per espressa previsione codicistica, il lavoro dell'ergastolano non deve necessariamente svolgersi all'interno degli istituti di detenzione, ma pu� svolgersi anche all'aperto.

Tale possibilit�, tuttavia, se il delitto commesso � particolarmente grave, � concessa solo se il lavoro all'esterno non permetta un qualsivoglia collegamento con membri della criminalit� organizzata o eversiva.

L'isolamento notturno

[Torna su]

Per quanto concerne l'isolamento notturno � d'obbligo precisare che esso sembrerebbe essere superato dal II comma dell'articolo 6 della legge 354/1975, "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libert�", dove si legge che "i locali destinati al pernottamento dei detenuti consistono in camere dotate di uno o pi� posti senza distinguere la pena da eseguire"; da ci� pertanto si evince che non sussiste distinzione tra detenuti ergastolani e non, consentendo quindi l'applicabilit�, a titolo di aggravante, del solo isolamento diurno.

Ergastolo ostativo

[Torna su]

Quando si parla di ergastolo l'ordinamento ne prevede due tipologie: quello normale e quello ostativo: il primo consiste nel riconoscere al condannato benefici, quali permessi premio, semilibert� ovvero liberazione condizionale; per il secondo, invece, come dice la parola stessa, non viene concessa la possibilit� di alcun beneficio.

L'ergastolo ostativo ha sollevato problemi di costituzionalit� con l'articolo 27 della Carta Costituzionale ove si legge che "Le pene�devono tendere alla rieducazione del condannato".

Tali problemi sono stati superati dalla Consulta che con consolidato orientamento (cfr. sentenza del 1974 numero 264), ha stabilito che la pena non possiede pi� il carattere della perpetuit�. Pertanto, effettuando una riflessione su tale assunto, non si comprende bene se l'ergastolo ostativo abbia o meno un carattere permanente.

Vai alla guida Ergastolo ostativo

Ergastolo durata

[Torna su]

La pena per l'ergastolo � la reclusione a vita. Tuttavia, per quanto riguarda l'ergastolo normale, quindi quello caratterizzato dalla possibilit� di applicare benefici, all'ergastolano viene riconosciuta la possibilit�, laddove abbia dimostrato un concreto ravvedimento per il delitto commesso, di ottenere la libert� condizionata una volta scontati 26 anni di reclusione. Tale permanenza viene altres� diminuita alla luce della buona condotta del reo, quindi, calcolando uno scomputo di pena di 45 giorni ogni semestre (90 giorni in un anno), dai 26 anni, sussistendone i presupposti, la pena scontata � di 21 anni.

Nel caso in cui l'ergastolano non ritenuto pericoloso abbia espiato almeno 10 anni di pena, pu� usufruire, altres�, dei permessi premio, nonch� dopo 20 di espiazione pu� essergli concessa la semilibert� (salvo ovviamente che non si tratti di ergastolo ostativo). Una volta ottenuta la libert� condizionale, quindi dopo 26 anni, non cumulando quindi la decurtazione dei 45 giorni a semestre, l'ergastolano � in libert� vigilata per i successivi 5 anni, se non commette reati, pertanto dopo circa 31 anni la pena � considerata estinta e l'ergastolano � cittadino libero.

Ergastolo e Cedu

[Torna su]

L'ergastolo � stato il tema centrale di un'importante sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la pronuncia del 9 luglio 2013 numero 3896, con la quale la Cedu, cambiando radicalmente orientamento rispetto a quanto sancito nel 2008, ove non ravvedeva alcuna incompatibilit� tra l'ergastolo e l'articolo 3 della Convenzione Europea dei diritti umani, ha statuito che la pena dell'ergastolo, senza che questa possa essere oggetto di revisione, comporta una violazione dei diritti umani, in quanto l'impossibilit� della scarcerazione viene considerata come un trattamento degradante ed inumano violando quindi l'articolo 3 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, Proibizione della tortura, dove si legge che "Nessuno pu� essere sottoposto a tortura n� a pena o trattamenti inumani o degradanti".

La Corte Costituzionale sull'ergastolo

[Torna su]

Tra la giurisprudenza in materia di ergastolo, � interessante poi segnalare anche la recente pronuncia della Corte costituzionale numero 253/2019, che ha dichiarato l'illegittimit� costituzionale parziale dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi contemplati, diversi da quelli di cui all'art. 416-bis cod. pen. e da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivit� delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorch� siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualit� di collegamenti con la criminalit� organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

Avv. Francesca Servadei

Studio legale Servadei

Lariano (Roma)

mail francesca.servadei@libero.it

tel. 3496052621


Tutte le notizie