Data: 20/09/2016 21:26:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Via libera della Camera al disegno di legge che contiene le "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

Il testo, atteso da oltre un anno, � stato approvato oggi con 242 s�, 73 no e 48 astenuti ed ora torna al Senato, dove fu licenziato all'unanimit� nel maggio del 2015, in una veste profondamente modificata rispetto all'impianto originario (frutto dell'unione di pi� proposte) che ha raccolto molte critiche su alcune misure potenzialmente in grado di limitare la libert� d'espressione.

Obiettivo del ddl (qui sotto allegato), come ricordato dalla relatrice Elena Ferrara (Pd) � quello della prevenzione dei fenomeni del bullismo informatico, puntando sul coinvolgimento di famiglie e scuole, e sulla responsabilizzazione degli adolescenti piuttosto che sull'aspetto punitivo.

Ecco le misure previste:

La definizione

La proposta di legge definisce, nel primo articolo, l'identikit del bullo e del bullismo come qualunque forma di aggressione o molestia reiterata, "da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o pi� vittime, anche al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni, anche aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione, l'orienta- mento sessuale, l'opinione politica, l'a- spetto fisico o le condizioni personali e sociali della vittima".

Se tali comportamenti o atti, anche non reiterati, vengono perpetrati attraverso l'uso della rete telefonica, della rete internet, della messaggistica istantanea, di social network o altre piattaforme telematiche, si verte in tema di "cyberbullismo".

Rientra nella fattispecie anche la "realizzazione, la pubblicazione e la diffusione online attraverso la rete internet, chat-room, blog o forum, di immagini, registrazioni audio o video o altri contenuti multimediali, effettuate allo scopo di offendere l'onore, il decoro e la reputazione di una o pi� vittime, nonch� il furto di identit� e la sostituzione di persona operati mediante mezzi informatici e la rete telematica al fine di acquisire e manipolare dati personali, ovvero di pubblicare informazioni lesive dell'onore, del decoro e della reputazione della vittima".

La tutela del Garante

Chi � vittima di atti di cyberbullismo, anche il minore ultraquattordicenne, nonch� ciascun genitore o esercente la responsabilit� di un minore, pu� chiedere al gestore del sito internet del social media, del servizio di messaggistica istantanea o comunque di qualsiasi rete di comunicazione elettronica, l'oscuramento, la rimozione, il blocco delle comunicazioni che lo riguardano nonch� dei contenuti specifici rientranti nelle con- dotte di cyberbullismo, previa conserva- zione dei dati originali".

Se il gestore non provvede all'esecuzione della richiesta entro 48 ore, il danneggiato pu� rivolgersi al Garante per la privacy che interviene direttamente entro le 48 ore successive. Anche chi danneggia - ossia il bullo - pu� avvalersi della medesima procedura con una sorta di 'ravvedimento operoso'.

Stretta sullo stalking

Stretta sullo stalking commesso per via informatica o telematica con il rafforzamento dell'aggravante per gli atti persecutori online e la specificazione pi� chiara dei contorni. In particolare, lo stalker della rete sar� punito con la reclusione da uno a sei anni e pena analoga sar� prevista nei casi di scambio di identit�, divulgazione di testi o immagini, diffusione dei dati sensibili o di registrazioni carpite con violenza o minaccia. In caso di condanna, scatta anche la confisca obbligatoria del pc, del telefono o del tablet con il quale il reato � stato commesso.

Ammonimento del questore

Finch� non venga presentata querela o denuncia dalla vittima, il questore potr� convocare il responsabile della condotta illecita e ammonirlo oralmente invitandolo a rispettare la legge, sulla falsariga di quanto viene previsto per il reato di stalking. Se si tratta di minorenne, ai fini dell'ammonimento dovr� essere accompagnato da un genitore.

Docente anti-bulli

L'art. 4 della pdl affida al Miur il compito di elaborare le "linee di orientamento" per contrastare il fenomeno nelle scuole attraverso la formazione del personale scolastico, specifiche misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti. In ogni istituto, inoltre, sar� individuato tra i professori un docente con funzioni di referente per le iniziative contro bullismo e cyberbullismo. Al dirigente scolastico spetter� informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, laddove necessario, convocare tutti gli interessati per le idonee misure di assistenza alla vittima, sanzioni e percorsi rieducativi.


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