Data: 26/09/2016 15:00:00 - Autore: Dott.ssa Floriana Baldino

Dott.ssa Floriana Baldino - Gli atteggiamenti tenuti da Equitalia nell'espletamento del suo ruolo di riscossione sono stati pi� volte oggetto di pronunce giurisprudenziali.

Tra le numerose sentenze emesse in materia merita di essere segnalata quella del Consiglio di Stato del 30 novembre 2015, qui sotto allegata.

In essa, infatti, si � precisato che Equitalia ha l'obbligo di conservare gli atti relativi alle pretese esattoriali, tra i quali le cartelle di pagamento, e anche l'obbligo, conseguente, di ostensione degli stessi a richiesta del contribuente sino a quando non sia trascorso il periodo decennale di prescrizione.

Solo in tal modo, infatti, il contribuente pu� esercitare gli strumenti di tutela che gli sono offerti dall'ordinamento avverso atti dell'ente della riscossione illegittimi.

Nel caso di specie, pi� nel dettaglio, la questione giudicata dal Consiglio di Stato riguardava i casi di mancata riscossione dei tributi nel quinquennio in caso di rapporti giuridici ancora aperti e non definiti.

Per il Consiglio, in simili ipotesi, conservare la copia della cartella oltre cinque anni e per tutto il periodo in cui il credito portato ad esecuzione non � stato recuperato costituisce un interesse dell'esattore e un suo preciso onere improntato alla diligenza. In tal modo, infatti, � possibile esercitare compiutamente le prerogative esattoriali nelle varie fasi di definizione del rapporto, mantenendo una prova documentale ostensibile del credito.

Rispetto al diritto dei contribuenti ad ottenere la visione delle cartelle per le quali non � ancora trascorso il periodo quinquennale di conservazione, il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che esso non pu� essere soddisfatto mediante esibizione degli estratti delle iscrizioni a ruolo, dai quali non pu� desumersi la pretesa erariale portata ad esecuzione. Del resto lo stesso Consiglio, gi� con sentenza numero 766/2012, aveva chiarito che l'accesso ai documenti non pu� essere soddisfatto dall'amministrazione esibendo un documento che solo essa (e non il privato ricorrente) giudica equipollente.

Peraltro anche la legge parla chiaro, considerato che il comma 4 (oggi 5) del'art. 26 del D.p.r. n. 602/1973 dispone espressamente che "il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione".

Nel caso di specie va quindi accolto l'appello del contribuente: entro 30 giorni Equitalia deve consentire l'accesso agli atti richiesti mediante loro estrazione di copia.


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