Data: 31/03/2005 - Autore: www.filodiritto.com
Fondamentale presa di posizione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di disturbi della personalit�. I disturbi della personalit� possono acquisire rilevanza a norma degli articoli 88 e 89 Codice Penale, solo ove siano di consistenza, intensit�, rilevanza e gravit� tali da concretamente incidere sulla capacit� di intendere e di volere. Secondo le Sezioni Unite, in sostanza, i disturbi della personalit�, come in genere quelli da nevrosi e psicopatie, quand'anche non inquadrabili nelle figure tipiche della nosografia clinica iscrivibili al pi� ristretto novero delle ?malattie? mentali, possono costituire anch'esse ?infermit�?, anche transeunte, rilevante ai fini degli artt. 88 e 89 c. p., ove determinino lo stesso risultato di pregiudicare, totalmente o grandemente, le capacit� intellettive e volitive. Deve, perci�, trattarsi di un disturbo idoneo a determinare (e che abbia, in effetti, determinato) una situazione di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile (totalmente o in grave misura), che, incolpevolmente, rende l'agente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di conseguentemente indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del fatto, di autonomamente, liberamente, autodeterminarsi: ed a tale accertamento il giudice deve procedere avvalendosi degli strumenti tutti a sua disposizione, l'indispensabile apporto e contributo tecnico, ogni altro elemento di valutazione e di giudizio desumibile dalle acquisizioni processuali. (Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 25 gennaio - 8 marzo 2005, n.9163: Imputabilit� - Vizio di mente - Malattie rilevanti per la sua esclusione o riduzione - Abnormit� psichiche e disturbi della personalit� - Rilevanza a norma degli articoli 88 e 89 Codice Penale ove siano di consistenza, intensit�, rilevanza e gravit� tali da concretamente incidere sulla capacit� di intendere e di volere).
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