Data: 28/09/2016 19:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � La nota legge n. 104/1992 si occupa di disciplinare in vario modo l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone affette da handicap.

L'articolo 33, in particolare, prevede delle agevolazioni specifiche per particolari categorie di soggetti, stabilendo, ad esempio, la possibilit� di usufruire in alternativa al prolungamento sino a tre anni del periodo di astensione facoltativa di due ore di permesso giornaliero retribuito sino al compimento di tre anni di et� del bambino da assistere.

Con la sentenza numero 18950/2016, depositata il 27 settembre e qui sotto allegata, la Cassazione ha chiarito che tale agevolazione pu� essere attribuita solo alla lavoratrice madre o al lavoratore padre anche adottivi.

La questione nasceva dal fatto che il comma 2, nel prevedere la possibilit� di godere di due ore di permesso giornaliero retribuito in luogo del prolungamento dell'astensione facoltativa, la riferisce ai soggetti di cui al comma 1 (che sono quelli, appunto, individuati dalla Corte), mente tale comma 1 � stato abrogato dal d.lgs. n. 151/2001.

A tal proposito i giudici di legittimit�, facendo un raffronto ragionato tra i diversi commi dell'articolo 33, hanno espressamente affermato che il rinvio in esame si deve intendere fisso e sussistente anche dopo l'intervenuta abrogazione del comma 1.

Di conseguenza non � possibile applicare ai familiari o agli affidatari di una persona con handicap in situazione di gravit� la medesima agevolazione prevista per i genitori o l'affidatario di un minore con handicap.

Tale disciplina, peraltro, per la Corte non lede in alcun modo l'articolo 3 della Costituzione, data la diversit� delle situazioni messe a confronto.


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