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Data: 05/10/2016 16:00:00 - Autore: Dott.ssa Floriana Baldino Dott.ssa Floriana Baldino - La legge n. 3/2012, ovvero la c.d. legge sul sovraindebitamento, consente ai cittadini di cancellare i propri debiti mediante precise procedure. Inizialmente pensata solo per i casi di sovraindebitamento dell'impresa agricola, è stata successivamente estesa a tutte le imprese non fallibili e, infine, allargata anche a tutti i consumatori. Soffermando l'attenzione, proprio sugli strumenti previsti per questi ultimi, è essenziale definire due termini basilari cui la legge fa riferimento: sovraindebitamento e consumatore. Cos'è il sovraindebitamento?Con tale termine si intende quella situazione in cui si registra un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte da un soggetto ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. A tal proposito si segnala che alcuni dubbi interpretativi riguardano il concetto di patrimonio "prontamente liquidabile", con la conseguenza che, nei fatti, è al giudice che è rimessa la valutazione in concreto su cosa debba intendersi con tale espressione. Sicuramente nella nozione rientrano tutte le entrate ordinarie, mentre, data la grave crisi immobiliare, molti Tribunali non vi fanno rientrare gli immobili (ad es. il Tribunale di Catania ritiene che l'immobile rientri più nell' "alternativa liquidatoria" che non nel patrimonio in sé al quale si fa riferimento per la procedura di componimento della crisi da sovraindebitamento, specie ed in considerazione del fatto che il mercato immobiliare soffre della grave crisi attuale e che, quindi, le prospettive di vendita non danno certezza alcuna sul possibile ricavato della vendita). Chi è il consumatore?Per consumatore, specie ai fini di tale legge, deve intendersi invece quel soggetto, debitore, che ha assunto delle obbligazioni esclusivamente per scopi estranei ad un'attività imprenditoriale. Le procedureLe procedure che rientrano nella legge 3/2012, sono tre, ovvero: · 1) l'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano proposto dal debitore; · 2) il piano del consumatore, inteso al medesimo risultato senza necessità di accordo con i creditori; · 3) la liquidazione del patrimonio del debitore prevista nel caso in cui il piano o l'accordo proposto non siano fattibili.
Sia la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, sia il piano del consumatore, non comportano necessariamente la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore. Il piano del consumatoreLa procedura più semplice, e sicuramente più appetibile, è la seconda, ovvero il piano del consumatore, ma non tutti vi possono accedere. Infatti essa non richiede il consenso dei creditori, con la conseguenza che è possibile la falcidia del debito senza che il titolare del credito sia d'accordo. La decisione su di essa è pertanto rimessa esclusivamente al Giudice, il quale deciderà in base ad una relazione particolareggiata redatta dall'OCC (Organismo di composizione delle Crisi), nominato dallo stesso Tribunale. La peculiarità di questa procedura sta nel fatto che con essa è possibile interrompere tutte le procedure esecutive in corso, tra le quali sicuramente rientrano le esecuzioni forzate sugli immobili, comprese le aste. Non bisogna dimenticare tuttavia che, se il piano del consumatore è approvato ma non è poi rispettato, tutto torna come prima e le procedure esecutive vengono riattivate. Il "taglio" dei debiti tributariParticolare è il caso dei debiti tributari, in quanto la legge, in origine ed ancora oggi, non prevede alcune possibilità di "tagli" in tal senso. Tuttavia giudici di diversi tribunali sono andati oltre e hanno osato tagliare il debito IVA (leggi in proposito: "Il taglio dell'Iva nei concordati"). Ma a fare storia in tal senso è stata anche una sentenza del 2015 con la quale il Tribunale di Busto Arsizio decurtò dell'80% il debito di un contribuente nei confronti di Equitalia, superando la lettera del testo normativo. Il "taglio" dei debiti ipotecariLa legge non fa alcun riferimento neanche ai debiti ipotecari. Occorre quindi capire se ci sono margini anche in merito alla falcidia di tale tipologia di debito. Riprendendo un altro caso relativo all'asta della prima casa bloccata al terzo tentativo (trattato in questo articolo: "Prima casa: asta bloccata al terzo tentativo") appare evidente che in tali ipotesi il valore degli immobili subisce un forte ribasso, che può coinvolgere, per naturale conseguenza, la soddisfazione creditoria. Nel caso trattato, il valore di vendita dell'immobile, al terzo tentativo d'asta, si era dimezzato e l'offerta minima stabilita avrebbe coperto solo la metà del debito nei confronti della banca, con la conseguenza che se la vendita fosse avvenuta le parti mutuatarie sarebbero rimaste comunque debitrici dell'istituto di credito. L'opportunità che la legge 3/2012 dà al consumatore invece è quella di liberarsi del debito pur non pagando l'intera sorte capitale. Con una libera proposta fatta al creditore, attraverso il c.d. piano del consumatore, di pagare ed estinguere totalmente il debito attingendo al patrimonio "prontamente liquidabile", il debitore può infatti conservare la propria casa ed offrire comunque quella cifra che la Banca avrebbe ottenuto in caso di vendita all'asta della prima casa di abitazione. Come innanzi detto, la peculiarità del piano del consumatore sta nel fatto che non è la banca a dover accettare la proposta fatta dal debitore attraverso l'OCC, ma la decisione finale è rimessa al giudice e l'orientamento di molti tribunali è sicuramente favorevole al debitore e non al creditore, specie quando si tratta di tentare di salvare le prime case. Sull'argomento leggi anche: - Liberarsi dai debiti: le ultime decisioni dei giudici - Che cos'è il c.d. piano del consumatore |
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