Data: 10/10/2016 20:00:00 - Autore: Avv. Isabella Vulcano

Avv. Isabella Vulcano - A volte chi è coinvolto in un procedimento di mediazione preferisce mandare avanti il proprio legale, ritenendo che la presenza personale delle parti non sia indispensabile.

Il Tribunale di Modena, con interessante pronuncia del 2 maggio 2016,ci offre la possibilità di chiarire come stanno realmente le cose.

Ebbene: senza le parti la mediazione non può essere espletata; la presenza dei soli avvocati non basta.

Pensiamo soprattutto alle ipotesi nelle quali la legge prevede la procedura di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda, come ad esempio nelle liti condominiali.

Spesso, le parti interessate, non hanno contezza del fatto che, in effetti, una mediazione raggiunta solo tra i rispettivi legali non raggiunge lo scopo in quanto solo le parti interessate dovrebbero valutare i reciproci interessi e cercare di soddisfarli (con il supporto del legale).

In questo senso si era già espresso di recente il Tribunale di Firenze (ordinanza 19.3.2014).

Tra l'altro, la mancata partecipazione all'incontro di mediazione delle parti contraddice la lettera della legge.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 d. lgs n. 28/2010 (modificato dall'art. 84 del d.l. n. 69 del 2013), infatti, le parti devono partecipare personalmente assistite da un difensore, non essendo sufficiente che compaia unicamente quest'ultimo. (Si legga anche Trib. Bologna 5 giugno 2014).
Allo stesso modo la mediazione obbligatoria – come ci ricorda una recentissima pronuncia emessa dal Tribunale di Torino del 30.03.2016- è improcedibile se manca l'assistenza di un avvocato.
Tornando alla materia condominiale è importante evidenziare che è l'amministratore a rappresentare il condominio e, egli stesso, dovrà ottenere dai condomini l'autorizzazione a presenziare all'incontro di mediazione con il supporto di un legale.
Nel caso in cui l'amministratore non dovesse informare il condominio dell'istanza di mediazione o rifiutasse di presentarsi in mediazione, potrà essere revocato, nonché chiamato a risarcire i danni che il condominio potrebbe, eventualmente, aver subito.


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