Data: 04/11/2018 12:00:00 - Autore: Francesca Servadei

Con la legge 22 aprile 2005 numero 69 ("Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI/ del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri") l'Italia ha adeguato il diritto interno alla normativa UE disciplinando il mandato di arresto europeo.

Indice:

Cos'� il mandato di arresto europeo

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Il mandato di arresto europeo � una decisione giudiziaria che uno Stato appartenente all'Unione Europea (Stato membro di emissione) emette in vista dell'arresto e della consegna, da parte di altro Stato membro (Stato membro di esecuzione), di una persona affinch� possa essere esercitata l'azione penale ovvero possa essere data esecuzione a una pena o a un'altra misura che priva della libert� personale.

Con la legge n. 69/2005 si � andata quindi a sostituire l'antecedente disposizione sulla estradizione nei rapporti tra gli Stati membri dell'Unione Europea, introducendo una nuova disciplina sulla consegna tra autorit� giudiziarie di soggetti che hanno subito una sentenza passata in giudicato o nei confronti dei quali � stata applicata una misura cautelare, al fine di renderla pi� semplice.

Tuttavia, per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della citata legge continuano ad essere applicate le precedenti convenzioni.

Requisiti per il mandato di arresto europeo

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Affinch� possa essere espletato il mandato � necessaria la presenza dei seguenti requisiti:

1) sottoscrizione da parte dell'organo giudicante;

2) motivazione del provvedimento;

3) irrevocabilit� del provvedimento e quindi giudicato penale nel caso si tratti di sentenza;

4) conformit� ai principi supremi della Carta Costituzionale anche alla luce dei diritti alla libert� e al giusto processo.

La procedura passiva di consegna

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La legge n. 69/2005 prevede due procedure di consegna: la procedura di consegna passiva e quella di consegna attiva. Con la prima si richiede all'Italia la consegna del soggetto, con la seconda � l'Italia che richiede, nel proprio territorio, la consegna di un soggetto.

Per quanto riguarda la procedura di consegna passiva, una particolare attenzione deve essere rivolta a quanto contemplato nell'articolo 5 della legge 69 (Garanzia giurisdizionale), che prevede che la consegna di un imputato o di un condannato all'estero non pu� essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello. La competenza a dare esecuzione al mandato � della Corte d'appello nel cui distretto risiede, dimora o ha il domicilio la persona da consegnare.

Ulteriore requisito per legittimare la consegna � quello della cd. doppia incriminazione, che prevede che il fatto per il quale si procede debba essere considerato reato sia dallo Stato membro di emissione che da quello di esecuzione. Il presupposto della doppia incriminazione viene per� superato dall'articolo 8 (Consegna obbligatoria), nei casi di particolare gravit� - indicati dalla lettera a) alla lettera mm).

Il principio di specialit�

La consegna, secondo quanto dispone il successivo articolo 26 (Principio di specialit�), � subordinata al fatto che:

  • l'imputato (ovvero il condannato) non sia sottoposto contestualmente ad altro procedimento commesso anteriormente, salvo che il soggetto non abbia lasciato lo Stato ove � stato consegnato ovvero dopo quarantacinque giorni vi abbia fatto volontariamente ritorno;
  • il reato non sia punibile con una misura atta a privare la libert� personale;
  • il ricercato abbia prestato consenso alla consegna ovvero abbia espressamente rinunciato al principio di specialit�.

Le fasi della consegna

Concretamente, la procedura di consegna si articola in sei fasi:

I fase - ricezione da parte della Corte di Appello del mandato contenete i requisiti indicati nell'articolo 6 della legge, nonch� relazione su fatti contestati e fonti di prova;

II fase - emissione di ordinanza applicativa di misura coercitiva ed interrogatorio dell'arrestato entro i cinque giorni successivi;

III fase - nel caso in cui l'arresto avvenga per mezzo della P.G., il magistrato deve convalidarlo applicando eventualmente una misura cautelare;

IV fase - la consegna viene decisa dalla Corte d'Appello in Camera di Consiglio con sentenza; laddove sussistano i presupposti di cui all'articolo 18, Rifiuto della consegna, la Corte pu� non dar corso alla consegna;

V fase - consenso dell'interessato;

VI fase - eventuale ricorso in Cassazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna.

La procedura attiva di consegna

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Si ha procedura attiva di consegna, invece, quando l'Italia richiede un imputato o un condannato presente in altro Stato membro. La competenza a emettere il mandato appartiene o al giudice che ha emesso una misura cautelare, quindi al G.I.P., ovvero al Pubblico Ministero nel caso in cui vi sia una sentenza definitiva da eseguire.

Il mandato di arresto europeo � inoltrato al Ministro della Giustizia, il quale lo trasmette, tradotto, all'autorit� competente dell'altro Stato. Nel caso in cui sia ignoto il domicilio, il nominativo del soggetto viene introdotto nel SIS, ovverosia nel Sistema di Informazione di Schengen; il mandato deve contenere non solo le generalit� del soggetto ma anche la descrizione dei fatti, la pena irrogata ovvero la misura cautelare applicata. Nel caso in cui il provvedimento per il quale si procede viene revocato, il mandato perde efficacia (per esempio se il mandato europeo si applica sulla base di una misura cautelare e questa viene revocata a seguito della decisione del Tribunale del Riesame). Anche per la procedura passiva vige il principio di specialit� di cui all'articolo 32 della legge n. 69/2005.

Sequestro o confisca di beni

Il Procuratore Generale pu� chiedere allo Stato di esecuzione la consegna dei beni oggetto del provvedimento di sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 34 (Richiesta in caso di sequestro o di confisca di beni). Inoltre, su istanza dell'autorit� giudiziaria che ha emesso il mandato di arresto, alla Corte di Appello viene riconosciuta la possibilit� di disporre il sequestro dei beni necessari ai fini della prova o oggetto di confisca in quanto costituiscono il prodotto, profitto o il prezzo del reato (cfr. art. 35 "Sequestro e consegna di beni").

Abogado Francesca Servadei

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