Data: 05/10/2016 12:00:00 - Autore: VV. AA.

Come ben noto, l'articolo 612 bis del Codice Penale definisce il reato di atti persecutori (il cosiddetto "stalking") quale condotta reiterata di chi minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere sussistente lo "stalking condominiale" laddove vi sia un condomino che esasperi i vicini tanto da costringerli a modificare le proprie abitudini di vita quotidiana per evitare le invasioni nella propria sfera di intimità e serenità personale nonché familiare (si veda tra le altre Cass. Pen. n. 26878 del 30.06.2016).

Cosa può fare allora il soggetto vittima di tali condotte? 

Innanzitutto procedere alla querela dell'autore delle molestie, essendo il reato procedibile appunto a querela della persona offesa, salvo che la vittima sia un minore o disabile, casi in cui il reato diviene procedibile d'ufficio, e la stessa va sporta entro sei mesi dal fatto che costituisce reato.

In via preventiva è invece possibile rivolgersi al Questore, segnalando i comportamenti molesti.

In sede di querela è bene ricordare la possibilità di chiedere l'adozione di una misura cautelare ed in particolare si segnalano quelle previste dagli articoli 282 ter e 283 c.p.p., rispettivamente disciplinanti il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ed il divieto o obbligo di dimora.


Leggi anche: "Lo stalking condominiale: che cos'è e quando si configura"


Avv. Chiara Mussi del Foro di Busto Arsizio

Tel. 3771340209

e-mail chiara@avvocatomussi.it

www.avvocatomussi.it

www.facebook.com/avvocatomussi



Tutte le notizie