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Data: 05/10/2016 10:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Multa annullata se il Comune non prova che l'autovelox fosse perfettamente funzionante poco prima dell'accertamento. Per la Corte Costituzionale, infatti, è necessario sottoporre tutti i dispositivi di rilevamento elettronico della velocità a verifiche periodiche che riguardino sia la taratura che la conformità. Con questa motivazione il Giudice di Pace di Firenze (magistrato onorario Agostino Virzì, sentenza 2361/2016), ha sanzionato l'amministrazione che, a fronte dell'eccezione del trasgressore, non aveva prodotto in giudizio un necessario certificato di conformità dell'autovelox che, precisa il giudice, deve provenire da un ente terzo e non dalla casa produttrice. Non basta che gli agenti di polizia municipale abbiano verificato che lo strumento fosse regolarmente funzionante al momento in cui ha scaricato le foto delle automobili dei trasgressori che avevano superato il limite di velocità tratto di strada interessato dal rilevamento. Non salva l'amministrazione neppure l'aver prodotto in giudizio un certificato recente di taratura dell'autovelox, poichè la Consulta ha dichiarato incostituzionale l'art. 45, comma 6, del Codice della Strada nella parte in cui non prevedeva la necessità di verifiche periodiche sull'efficienza degli strumenti utilizzati per sanzionare l'eccesso di velocità sulle strade. A tale indirizzo si è altresì adeguata la Corte di Cassazione che, a sua volta, ha imposto ai Comuni di prendere apposite misure per rispettare la norma (per approfondimenti: Autovelox: la Cassazione conferma, senza taratura niente multa). In aggiunta, il magistrato onorario, nella vicenda, ha rilevato anche che la strada sulla quale è avvenuto l'accertamento manca delle caratteristiche strutturali necessarie per essere considerata a scorrimento ai sensi dell'art. 2 del Codice della Strada. La normativa, infatti, richiede alcuni requisiti specifici in tal senso, ad esempio la banchina pavimentata a destra e incroci regolati da semafori. Non è necessaria alcuna CTU nel caso di specie, ove appare evidente che tali presupposti mancano poichè lungo la carreggiata vi sono anche fermate dell'autobus e cassonetti di rifiuti che escludono che il viale possa appartenere alla categoria "D", trattandosi, piuttosto, di una "strada urbana interquartiere". L'amministrazione paga anche le spese di giudizio. |
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