|
Data: 05/10/2016 16:50:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Non sempre la presenza di un'invalidità totale dà diritto all'indennità di accompagnamento. Con la sentenza numero 19545/2016, depositata il 30 settembre e qui sotto allegata, la Corte di cassazione ha infatti ricordato che l'articolo 1 della legge numero 18/1980 richiede, oltre alla situazione di invalidità totale (rilevante per la pensione di inabilità civile), anche la contestuale presenza dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o, in alternativa, dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua. Invece la semplice difficoltà di deambulazione dell'invalido al 100% o il compimento di atti della vita quotidiana solo con difficoltà non bastano. In ogni caso i giudici hanno anche precisato che, comunque, la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri non deve essere intesa esclusivamente in senso fisico, ma anche come capacità di intendere il loro significato, la loro portata e la loro importanza, anche allo scopo di salvaguardare la propria condizione psico-fisica. Tale capacità, continua la Corte, va quindi valutata considerando le possibili ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona. Ciò vuol dire che potenzialmente la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera può discendere anche dall'incapacità di compiere un solo atto. Nel caso di specie, però, la ricorrente aveva impugnato la sentenza con la quale la Corte d'appello di Lecce aveva rigettato le sue pretese di ottenere l'indennità di accompagnamento senza investire il requisito dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né quello dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua in modo specifico. In assenza di ciò, a nulla rileva che l'invalidità della donna sia stata riconosciuta nella misura del 100%: l'indennità non le spetta. |
|