Data: 05/10/2016 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il difensore che non può partecipare all'udienza a causa di serie ragioni di salute o per via di altro evento non prevedibile o evitabile non ha l'onere di designare un sostituto processuale o indicare le ragioni dell'omessa nomina.

É quindi illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di differimento dell'udienza, se motivato con esclusivo riguardo alla mancata nomina di un sostituto processuale o dell'omessa indicazione delle ragioni dell'impossibilità di procedervi. Ciò anche laddove questo si verifichi nel giudizio camerale d'appello dopo il processo celebrato con rito abbreviato.

Lo hanno chiarito le Sezioni Unite Penali di Cassazione, nella sentenza n. 41432/2016 (qui sotto allegata), che hanno accolto il ricorso proposto da tre imputati che erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 455 e 640 c.p., previa concessione delle attenuanti generiche, ritenuta la continuazione e con la diminuente per il rito abbreviato.

Gli imputati, tuttavia, censurano il comportamento della Corte d'Appello nella parte in cui ha rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza, avanzata dal difensore di fiducia, a causa dell'impedimento a parteciparvi, tempestivamente comunicato, dovuto a malattia, sull'assunto che non erano state indicate le ragioni determinanti l'impossibilità di nominare un sostituto processuale, considerato un obbligo per il difensore. Chiedono pertanto l'annullamento dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinvio e, di conseguenza, della sentenza impugnata.

La Quinta Sezione penale rimette il ricorso alle Sezioni Unite, sul presupposto dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale: secondo un primo indirizzo, l'obbligo di nominare un sostituto processuale, da parte del difensore di fiducia (ex art. 102 c.p.p.), sussiste anche quando l'impedimento dedotto sia costituito da serie ragioni di salute.

Invece, secondo un diverso orientamento, l'onere di fornire specifica ragione circa l'impossibilità di nominare un sostituto, non sussiste quando l'impedimento dedotto sia costituito da serie ragioni di salute del difensore, comunicato al giudice e debitamente documentato, a meno che si tratti di impedimento, ancorché non evitabile, prevedibile.

Nel caso in esame la Corte territoriale aveva proceduto in udienza camerale a norma del combinato disposto degli artt. 443, comma 4, e 599 c.p.p., (atteso che, in primo grado, il processo si era svolto col rito abbreviato), il quale a sua volta rinvia alle forme previste dall'art. 127 c.p.p..; il difensore di fiducia non era intervenuto all'udienza, deducendo un legittimo impedimento dovuto ad una grave malattia. L'istanza di rinvio, poiché non accompagnata dalla nomina o dall'indicazione dei motivi della mancata nomina di un sostituto processuale, considerato un onere dall'organo giudicante, era stata rigettata.

Per gli Ermellini il ricorso merita accoglimento poichè, essendo necessario garantire all'imputato il diritto alla difesa e all'effettivo contraddittorio, il diniego dell'istanza di rinvio trova applicazione solo in caso l'impedimento del difensore, ex art. 420-ter c.p.p., sia determinato da concomitanti impegni professionali, rendendosi così necessaria l'indicazione della impossibilità, assoluta o relativa, della nomina di eventuali sostituti processuali.

Per le Sezioni Unite, tuttavia, la disciplina del concomitante impegno professionale non può essere trasposta nel diverso ambito di impedimento per malattia, salvo che lo stato patologico sia prevedibile. D'altra parte, tale garanzia viene sottoposta a rigorosi criteri di controllo affinché la tutela del diritto alla salute del difensore non venga strumentalizzata per finalità dilatorie.

A sostegno dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento, dovuto a malattia, o altro evento imprevedibile, il difensore deve provare con idonea documentazione la sussistenza dell'impedimento, indicandone la patologia ed i profili ostativi alla personale comparizione. L'impedimento deve essere giustificato da circostanze improvvise e assolutamente imprevedibili, tali da impedire anche la tempestiva nomina di un sostituto che possa essere sufficientemente edotto circa la vicenda in questione.

Resta fermo, ai fini del differimento dell'udienza, l'apprezzamento riservato al giudice di merito circa la serietà, l'imprevedibilità e l'attualità del dedotto impedimento, e la relativa valutazione deve essere sorretta da una motivazione adeguata, logica e corretta.

Nel caso in esame rileva, altresì, la questione circa l'applicabilità o meno del legittimo impedimento di cui all'art. 420-ter c.p.p., nei procedimenti camerali disciplinati dall'art. 127 c.p.p. compresi quelli
per i quali la presenza del difensore è prevista come necessaria.

La giurisprudenza maggioritaria di legittimità è orientata nell'escludere l'applicazione di tale disciplina del legittimo impedimento nei procedimenti camerali diversi dall'udienza preliminare, anche ove si tratti di procedimenti a contraddittorio necessario, risultando quest'ultimo regolato secondo le speciali caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti, appositamente predisposta dal legislatore.

Tuttavia, in contrasto con la giurisprudenza largamente maggioritaria, c'è una una recentissima pronuncia della Sesta Sezione penale (sent. n. 10157 del 21/10/2015) che afferma l'operatività dell'istituto del legittimo impedimento del difensore anche nei procedimenti in camera di consiglio e, in particolare, nel giudizio camerale di appello ex art. 599 c.p.p.., a seguito di rito abbreviato svoltosi in primo grado, pena la concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa.

Ed è a questa seconda interpretazioni che le Sezioni Unite scelgono di dare seguito.
Trattandosi di fase decisoria in cui si discute del merito e della fondatezza dell'imputazione, appare necessaria un'interpretazione costituzionalmente orientata che estenda la disciplina del legittimo impedimento, già prevista per l'udienza preliminare, anche al procedimento camerale a seguito di giudizio di primo grado svoltosi con il rito abbreviato.

La Corte europea dei diritti umani, evidenziano i giudici, ha più volte sottolineato la necessità di assicurare all'imputato, nell'ottica delineata dall'art. 6 CEDU, un processo equo e di garantire il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, indipendentemente dal modulo procedimentale prescelto e dalla fase processuale, e, in particolare, nella fase del giudizio, in cui si discute della fondatezza dell'imputazione.

Pertanto, ciò vale anche nel giudizio abbreviato, altrimenti sarebbe palese la contraddizione con la disciplina prevista per l'udienza preliminare, la quale, pur avendo natura camerale ed essendo preordinata ad una decisione in rito, è garantita con la partecipazione necessaria
del difensore (ex art. 420, comma 1, c.p.p.).

Per gli Ermellini è quindi rilevante anche nel giudizio camerale di appello (conseguente a processo di primo grado celebrato con rito abbreviato) l'impedimento del difensore determinato da non prevedibili ragioni di salute.

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