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Data: 06/10/2016 19:30:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Lo stato di detenzione non giustifica l'obbligato a versare il mantenimento nei confronti dei figli: l'indigenza dell'onerato, infatti, vale come scriminante solo se si è estesa a tutto il periodo di tempo nel quale si sono verificate le inadempienze e se consiste in una condizione "incolpevole" di indisponibilità di somme sufficienti. In caso contrario si incorre nel reato previsto dall'art. 570 c.p. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare). Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 41697/2016 (qui sotto allegata). I giudici di merito aveano confermato la condanna (mesi 8 di reclusione e 400,00 euro di multa) oltre al risarcimento danni in favore della parte civile, a un uomo responsabile del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. L'imputato aveva, infatti, fatto mancare i mezzi di sussistenza alle due figlie minori, non versando l'assegno di mantenimento mensile posto a suo carico, pari a 600,00 euro, corrispondendo, invece, somme modeste e in modo del tutto saltuario per il mantenimento delle bambine di cui si era poi occupata la madre, lavoratrice part-time, anche contraendo debiti. A nulla serve all'imputato chiedere il riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 45 c.p., in quanto versava in disastrose condizioni economiche e successivamente si era trovato anche in stato di detenzione. La Corte d'Appello ha esaminato tale giustificazione ritenendo di escludere che le difficoltà economiche allegate fossero tali da configurare una situazione di assoluta e incolpevole incapacità e, pertanto, idonee a integrare una causa di forza maggiore che aveva incolpevolmente precluso all'imputato l'assolvimento dell'obbligo di mantenimento al quale era tenuto verso le fglie minori. Inoltre, precisano gli Ermellini, la condizione di impossibilità economica dell'obbligato vale come scriminante soltanto se essa si estende a tutto il periodo di tempo nel quale si sono reiterate le inadempienze e se consiste in una situazione incolpevole di indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto. La responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, inoltre, non è esclusa dall'incapacità di adempiere, ogni qual volta questa sia dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell'agente, colpa ritenuta configurabile anche in relazione allo stato di prolungata detenzione, potendo tale stato ritenersi sicuramente colpevole, poichè, attraverso la commissione di reati, il soggetto obbligato si mette nella condizione di non poter adempiere. Inoltre, tale assunto è inconferente anche dal punto di vista soggettivo, poiché lo stato di detenzione si e protratto solo per alcuni mesi, mentre l'inadempimento è durato oltre 5 anni. Sul punto, pertanto, il ricorso va rigettato.
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