Data: 13/12/2017 16:00:00 - Autore: Laura Bazzan

Avv. Laura Bazzan - Le somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto possono essere sottoposte a pignoramento. Tuttavia, il pignoramento deve avvenire nei limiti imposti dall'art. 545 del codice di procedura civile e dall'art. 2 del d.p.r. n. 180/50.

Vediamo, dunque, come funziona il pignoramento del Tfr, come si realizza e quali sono i limiti e i divieti:

Limiti pignoramento Tfr

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Tali limiti prevedono che il pignoramento del Tfr possa essere realizzato:

- nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o di un giudice da questi delegato in caso di crediti di natura alimentare

- nella misura di un quinto per crediti di altra natura e, in particolare, per tributi dovuti a Stato, province e comuni

- mentre in caso di concorso simultaneo di cause (crediti alimentari e crediti di altra natura) la procedura può estendersi fino alla metà della buonuscita.

La violazione dei predetti limiti determina la parziale inefficacia del pignoramento con riferimento alla parte eccedente, rilevabile anche d'ufficio dal giudice dell'esecuzione.

Come avviene il pignoramento del Tfr

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In concreto, il pignoramento del t.f.r. viene realizzato nella forma del pignoramento presso terzi e può essere effettuato presso il datore di lavoro o presso l'istituto di credito in cui viene accreditata la liquidazione; in entrambi i casi, il creditore procedente deve provvedere alla preventiva notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, e soltanto decorso inutilmente il termine per l'adempimento di cui al precetto, potrà notificare l'atto di pignoramento al debitore e al terzo debitor debitoris.

Cosa deve contenere l'atto di pignoramento

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L'atto di pignoramento, a mente dell'art. 543 c.p.c., "deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'art. 492 c.p.c.:

1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;

2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;

3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;

4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione".

Pignoramento Tfr presso il datore di lavoro

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Quando il pignoramento del TFR viene effettuato alla fonte, il terzo provvede a versare le somme direttamente al creditore come da ordinanza di assegnazione (misura stabilita dal tribunale per crediti alimentari, un quinto per altri crediti, fino a metà per concorso). A rigore, l'esigibilità da parte del creditore procedente delle somme accantonate a titolo di t.f.r. è subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro del debitore.

In costanza del rapporto di lavoro, l'eventuale anticipazione del t.f.r. richiesta ed ottenuta dal lavoratore successivamente al pignoramento non può comportare alcun pregiudizio alle ragioni del creditore procedente in virtù del vincolo di indisponibilità derivante dallo stesso pignoramento, operante sin dal giorno della notifica dell'atto di pignoramento, che determina l'inopponibilità al creditore pignorante di qualsiasi fatto sopravvento in grado di estinguere totalmente o parzialmente il credito al di fuori del procedimento esecutivo. In ogni caso, l'anticipazione del t.f.r. contenuta entro il 70% della liquidazione complessiva non intacca la quota dell'indennità riservata al soddisfacimento del creditore procedente (20%, pari ad un quinto dello stesso t.f.r.).

Pignoramento Tfr presso la banca

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Prima della riforma operata dall'art. 13 del d.l. 27.06.2015, n. 83, il pignoramento delle somme presenti nel conto corrente bancario o postale, non cointestato con altri soggetti e nel quale confluissero anche altre somme oltre a quelle relative al rapporto di lavoro, non soggiaceva ad alcuna limitazione. Infatti, sulla base della considerazione che il credito del debitore sottoposto a pignoramento fosse il credito alla restituzione delle somme depositate, che trova il proprio titolo nel rapporto di conto corrente, rimanevano del tutto irrilevanti le ragioni per le quali le somme si trovavano su quel conto (cfr. Cass. n. 17178/2012). In altre parole, poiché una volta confluito nel conto corrente il t.f.r. si confondeva con le altre somme ivi presenti, il conto corrente poteva essere pignorato per intero.

Limiti al pignoramento del Tfr presso la banca

Con la previsione dei nuovi commi 8 e 9 dell'art. 545 c.p.c., il legislatore ha inteso contemperare le ragioni del creditore e quelle del debitore-lavoratore stabilendo che se l'accredito della liquidazione sul conto corrente bancario o postale intestato al debitore è intervenuto precedentemente al pignoramento, il t.f.r. può essere pignorato solo per la parte eccedente il triplo dell'assegno sociale; se l'accredito, invece, è intervenuto in pari data o successivamente al pignoramento, il t.f.r. è pignorabile nella misura indicata dal tribunale per crediti alimentari, nella misura di un quinto per crediti diversi e fino alla metà in caso di concorso simultaneo di cause.

Leggi anche la guida Trattamento di fine rapporto (Tfr)


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