Data: 10/10/2016 16:00:00 - Autore: Giuseppe Carpino

Dott. Giuseppe Carpino - L'interdizione giudiziale è uno strumento volto a tutelare quei soggetti che si trovano in condizioni di abituale infermità mentale tale da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi.

Può essere pronunciata anche nei confronti del minorenne nell'ultimo anno della sua minore età, ma avrà effetto dal giorno del raggiungimento del diciottesimo anno.

Il ricorso

La domanda viene proposta con ricorso diretto al Tribunale del luogo in cui la persona da interdire ha la residenza o il domicilio.

Se si tratta di un soggetto stabilmente ricoverato, la domanda dovrà essere presentata nel Tribunale del luogo dove realmente vive.

Legittimati al ricorso sono: il beneficiario; il coniuge; la persona stabilmente convivente; i parenti entro il quarto grado; gli affini entro il secondo grado; il pubblico ministero.

Il Presidente del Tribunale ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero, che può chiedere il decreto di rigetto della domanda. Se ciò non si verifica, il Presidente nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione di colui che ha presentato la domanda, dell'interdicendo e di tutti coloro che sono
indicati nel ricorso.

All'udienza il giudice istruttore procede all'esame dell'interdicendo, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti dall'art. 419 c.c.

Al termine dell'esame il giudice istruttore può, anche d'ufficio, nominare un tutore provvisorio qualora ne ravvisi la necessità o debbano essere compiuti atti urgenti.

In tal caso, nelle more del giudizio, l'interdicendo è legalmente rappresentato da tutore provvisorio, e, in caso di successiva interdizione, gli atti eventualmente compiuti in prima persona dall'interdicendo dopo la nomina del tutore sono annullabili.


La sentenza

Il provvedimento conclusivo del giudizio ha la forma della sentenza, con la quale il Tribunale può accogliere la domanda, dichiarando lo stato di incapacità, oppure rigettare l'istanza e non concedere la
misura richiesta.

Dopo la sentenza di accoglimento, lo stato di incapace è annotato a margine dell'atto di nascita.

La revoca

Qualora venissero meno i presupposti che hanno condotto all'interdizione, essa può essere revocata in qualsiasi momento con sentenza del Tribunale. Detto provvedimento produce i suoi effetti solo con il passaggio in
giudicato.

Il Tribunale, in sede di revoca dell'interdizione, può - ove ne ricorrano i presupposti - dichiarare il soggetto inabilitato ovvero trasmettere gli atti al giudice tutelare perchè apra una procedura di amministrazione di sostegno.

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