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Data: 08/10/2016 16:20:00 - Autore: VV. AA. Avv. Chiara Mussi - Come ben noto, l'articolo 120 del Codice Penale disciplina il diritto di querela, stabilendo che titolare del diritto è la persona offesa dal reato (con specifiche per minori, interdetti ed inabilitati). Ma quando inizia il processo, come si deve comportare la persona offesa? La Corte di Cassazione si è trovata a dover affrontare questo quesito, nel senso di valutare se configuri o meno remissione tacita di querela la mancata comparizione in udienza del querelante, ove avvertito dal giudice che l'assenza sarebbe stata interpretata come condotta incompatibile con la volontà di procedere e dunque quale remissione tacita di querela. La Suprema Corte (si veda da ultimo Cass.Pen. Sez. V ordinanza n. 18988/16) ha risposto in maniera affermativa al quesito e dunque può ragionevolmente affermarsi che la mancata comparizione del querelante preavvertito del fatto che l'assenza in udienza possa essere interpretata quale carenza di volontà nel proseguire nell'intento punitivo, integri una ipotesi di remissione tacita di querela, esprimendo tale comportamento una libera e consapevole scelta del querelante in tal senso. E' dunque fondamentale che il querelante sappia che, ove voglia insistere nell'intento punitivo nei confronti del presunto autore del reato, deve necessariamente partecipare attivamente, quantomeno con la propria presenza, al processo che lo vede quale persona offesa dal reato. Avv. Chiara Mussi Foro di Busto Arsizio www.avvocatomussi.it |
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