Data: 08/10/2016 16:00:00 - Autore: Biancamaria Zito

Avv. Biancamaria Zito - In Italia il gestore più utilizzato da banche e finanziarie per verificare il merito creditizio di società e consumatori è la società CRIF S.p.A (Centrale Rischi Finanziari), un sistema di informazioni creditizie che raccoglie e gestisce i dati creditizi onde poter verificare la presenza di segnalazioni di tipo positivo e/o negativo fornite direttamente dagli Enti finanziatori partecipanti, i quali nella concessione di un finanziamento in favore di un proprio cliente devono contestualmente segnalare il nominativo ed i dati afferenti l'operazione.

Sofferenza bancaria

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Attraverso la consultazione della Crif, e degli altri sistemi analoghi, è possibile, per gli intermediari collocati sul mercato dell'accesso al credito, ottenere un quadro finanziario dei soggetti censiti (siano essi persone fisiche quanto giuridiche), al fine di valutare l'opportunità di erogazione di nuovo credito.

Tali banche dati, infatti, rendono palese la sussistenza di una eventuale situazione di sofferenza bancaria, ovverosia di un'incapacità del soggetto interessato, che rischia di essere permanente, a onorare i propri debiti.

Le segnalazioni al Crif

Sostanzialmente ciò che viene verificato è il c.d. credit scoring, ossia attraverso un metodo automatico e statistico si analizza il rischio creditizio di ciascun soggetto esaminato delineandone un indice di solvibilità, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

Abbiamo già accennato che le segnalazioni possono essere positive o negative.

Le segnalazioni di tipo positivo indicano una certa regolarità e puntualità nel pagamento dei ratei previsti dai contratti di mutui, prestiti, carte revolving, fidi, ecc…

Le segnalazioni di tipo negativo, invece, attestano le morosità e, nello specifico il numero di ritardi prodotti ed il tipo di stato segnalato che può caratterizzarsi in base ad un range di gravità che varia a seconda del protrarsi del numero di rate non pagate.

La questione che qui si solleva e, dalla quale scaturisce un apprezzabile spunto di riflessione, è la seguente: in un mercato finanziario in profonda crisi come quello attuale, l'accesso al credito è diventato in alcuni casi difficoltoso per società e consumatori, attesa la presenza di ritardi segnalati in Crif, che etichettano quel debitore inadempiente come "cattivo pagatore".

Ma è veramente tutto come sembra? La segnalazione negativa è sempre causata da negligenza del debitore?

Analizziamo la questione.

Controllo Crif immediato

E' facile rendersi conto che la problematica più disagevole è afferente la sfera delle segnalazioni negative, ossia quelle che certificano le insolvenze di obbligati, coobbligati e garanti in un rapporto di credito ben definito nelle banche dati private quali la Crif.

Ottenere una visura Crif onde poter verificare la propria situazione finanziaria è molto semplice, poiché è sufficiente inoltrare una istanza specifica al gestore denominata "accesso dati Eurisc", che verrà rilasciata in maniera quasi immediata.

Ciò che si otterrà sarà un prospetto ben chiaro delle segnalazioni presenti per quel determinato soggetto: dati del richiedente, istituto di credito segnalante, tipologia di credito (finanziamento, prestito, personale, mutuo, ecc…), numero di rate scadute e non pagate, stato segnalato (Incaglio, Sofferenza, ristrutturazione del credito, ecc…).

La visura Crif, inoltre, contiene una guida alla lettura dei dati creditizi registrati, per cui è facile reperire informazioni circa il significato delle varie voci che caratterizzano ogni rapporto segnalato.

Nel dettaglio, vengono spiegati quali sono i tempi di permanenza delle segnalazioni negative, i quali variano in base al numero di ritardi registrati, dalla avvenuta (o non avvenuta) regolarizzazione del debito pregresso, nonché quelli relativi i rapporti di credito non estinti regolarmente.

Centrale rischi banca d'Italia

Il Crif, in ogni caso, è un sistema di rilevazione centralizzata dei rischi di natura privatistica, da tenere distinto dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

Al contrario di quest'ultima, il Crif non è soggetto a supervisione o a regolamentazione da parte della Banca d'Italia.

Segnalazioni illegittime

E' facilmente intuibile quanto la nota dolente per ogni c.d. cattivo pagatore, sia appunto la consapevolezza che il proprio stato di debitore inadempiente sia destinato ad essere visibile per un determinato arco temporale più o meno ben definito (non è nemmeno sempre così), il quale alle volte può essere molto lungo ed in costanza del quale viene compromessa la possibilità di accedere a nuovo credito.

Tale circostanza immaginiamo quanto possa essere soprattutto per le imprese commerciali un vero disagio.

Che ci siano dei tempi di permanenza, i quali fungono da monito per incentivare chi ha contratto un debito ad onorarlo con precisione e regolarità è pacifico.

Ma appare doveroso fare delle precisazioni di sorta. Non è azzardato sostenere che moltissime (se non la maggioranza) delle segnalazioni pregiudizievoli registrate in Crif sono illegittime e vanno cancellate.

Tale censura rimette in discussione i tempi di permanenza di cui abbiamo accennato sopra, che secondo quanto genericamente asserito sembrerebbero ineccepibili ed indiscutibili.

La normativa

Nello specifico, al fine di poter confutare siffatta errata convinzione, occorre sondare la normativa in materia, per ricavarne prontamente una nuova interpretazione ed applicazione della tematica relativa alle segnalazioni in Crif, spesso fin troppo incontrollata e scaturente anche solo da un mero ritardo per poche decine di euro.

La risposta della legge è da reperire in una attenta lettura degli artt. 125, comma 3°, T.U.B. (Testo Unico Bancario) e 4 comma 7 del "Codice di Deontologia e di Buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti".

Il primo articolo disciplina che "I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa e' resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma".

Il secondo articolo disciplina che "Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui la comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno 15 giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato".

La ratio della normativa è quella di garantire massima trasparenza e correttezza contrattuale verso il debitore il quale, nel modo adatto e tempestivamente preavvisato, viene posto nelle condizioni di poter regolarizzare il proprio debito, evitando al contempo la segnalazione della morosità che permane per almeno un anno.

Segnalazioni alla centrale dei rischi: iter procedurale

Vero è che gli intermediari bancari e finanziari devono necessariamente poter usufruire di uno strumento che garantisca il monitoraggio costante dell'affidabilità dei debitori, ma di converso, è anche vero che i soggetti finanziati hanno necessità che le registrazioni delle segnalazioni a proprio carico siano giustificate e legittimate dall'osservanza di un iter procedurale disciplinato dalla legge, onde consentire agli stessi la possibilità di porre rimedio ad uno stato di insolvenza a volte meramente temporaneo e transitorio, al fine di salvaguardare la propria reputazione creditizia.

Contemperando gli interessi delle parti (intermediario e debitore) vi è quindi l'obbligo di preavviso di segnalazione che, quale atto recettizio, deve essere non solo inviato, ma necessita che entri nella sfera di conoscibilità del destinatario con certezza di avvenuta ricezione, secondo quanto enunciato ex artt. 1334 e 1335 del codice civile (quindi deve essere inviata una raccomandata A.R. con ricevuta di ritorno o mezzo equipollente).

Conferendo il giusto rilievo agli interessi posti in gioco, il preavviso di segnalazione è un obbligo che incombe in capo agli intermediari, con i tempi e le forme su enucleate.

La prassi invalsa, invece, tra gli istituti di credito è tutt'altro che aderente al dettato normativo, per cui ne discende che una percentuale elevatissima di segnalazioni in Crif (o comunque nelle banche dati di tale tipologia) siano illegittime e debbano essere cancellate senza indugio dagli intermediari segnalanti anche prima del decorso dei tempi di permanenza contemplati nelle visure Crif (e questo anche a prescindere dallo stato di avvenuta regolarizzazione della morosità).

Alla luce delle riflessioni su emerse, si desume che qualora si apprenda dell'esistenza di segnalazioni negative, afferenti i propri rapporti di credito, è necessario verificare se sia avvenuta la ricezione del preavviso di segnalazione, in carenza del quale è possibile attivare una procedura ad hoc atta ad eccepire l'illegittimità del modus operandi dell'istituto segnalante ed ottenere, in tempi rapidi, la cancellazione del dato negativo illegittimo, alla quale gli intermediari non possono sottrarsi perché ciò comporterebbe una violazione di legge.


Avv. Biancamaria Zito

e-mail: avv.bzito@libero.it


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