Data: 17/07/2019 12:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - La pensione è un trattamento previdenziale che coincide, sostanzialmente, con un "salario differito" da godere nell'età avanzata, che deriva dalla rinuncia del lavoratore, durante la sua vita lavorativa attiva, a una quota della retribuzione che gli garantirà una rendita per quando non sarà più in grado di lavorare.

La pensione

Questa prestazione economica viene erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla Gestione separata, che abbiano raggiunto l'età anagrafica stabilita dalla legge e abbiano perfezionato l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta.

I contributi versati nel corso della vita lavorativa determinano, alla fine di questa, una rendita mensile il cui importo dipende dal numero e dall'entità dei contributi.

Nel corso degli anni si sono susseguite diverse riforme che hanno coinvolto il mondo delle pensioni e modificato i requisiti per potervi accedere, ossia quello anagrafico (il raggiungimento di un'età determinata) e quello contributivo (il raggiungimento di un minimo di anni di contributi versati alla gestione di appartenenza).

Vediamo, secondo la normativa vigente, cosa è necessario per poter andare in pensione:

Quando andare in pensione con la pensione di vecchiaia

Ecco quando andare in pensione con la pensione di vecchiaia, in base ai requisiti anagrafici e alle categorie di lavoratori:

Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia esclusivamente in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo.

L'età anagrafica richiesta, invece, è stata fissata dalla Legge Fornero (D.L. 201/2011) e varia a seconda delle categorie di lavoratori nei modi che seguono:

a) lavoratrici dipendenti assicurate al FPLD dell'AGO, nonché assicurate al Fondo FS e al Fondo quiescenza Poste:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012

62 anni

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013

62 anni e 3 mesi

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015

63 anni e 9 mesi

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017

65 anni e 7 mesi

dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

66 anni e 7 mesi

dal 1° gennaio 2019

67 anni

b) lavoratrici autonome e gestione separata:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012

63 anni e 6 mesi

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013

63 anni e 9 mesi

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015

64 anni e 9 mesi

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017

66 anni e 1 mese

dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

66 anni e 7 mesi

dal 1° gennaio 2019

67 anni

c) lavoratori dipendenti iscritti all'AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici iscritte alle casse ex Inpdap:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012

66 anni

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015

66 anni e 3 mesi

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018

66 anni e 7 mesi

dal 1° gennaio 2019

67 anni

d) lavoratori autonomi e gestione separata:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012

66 anni

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015

66 anni e 3 mesi

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018

66 anni e 7 mesi

dal 1° gennaio 2019

67 anni

Adeguamento alla speranza di vita

Il requisito anagrafico, nei prossimi, anni è destinato ad aumentare in automatico: infatti, secondo le regole attuali, i requisiti minimi per il pensionamento dovranno essere adeguati periodicamente alla speranza di vita. Dal 2019 l'adeguamento avviene con frequenza biennale, anziché triennale. Pertanto, il prossimo o adeguamento dei requisiti è previsto per il biennio 2021-2022. In caso vi fossero decrementi nella speranza di vita, lo scatto potrebbe essere bloccato e, al contrario, se gli incrementi di vita risultano superiori alle previsioni, lo scatto potrebbe essere maggiore di quello previsto dalla Legge.

Sono stati adottati provvedimenti ad hoc per "sospendere" il meccanismo degli adeguamenti nei confronti dei lavoratori impiegati in attività particolarmente gravose od usuranti. Dal 1° gennaio 2019, ai requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività cosiddette gravose e degli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (cfr. d.lgs. n. 67/2011), a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni. Il requisito contributivo dei 30 anni deve essere maturato in base alle disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Soggetti con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995

I soggetti con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995, invece, maturano il diritto a godere della pensione di vecchiaia in due casi:
1) 20 anni di contributi e requisito anagrafico previsto per i soggetti in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995, purché l'importo della pensione non sia inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale;
2) 70 anni e 7 mesi di età e 5 anni di contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria o da riscatto ma non figurativa), indipendentemente da quale sia l'importo della pensione. Il requisito anagrafico è stato stabilito in relazione al requisito delle aspettative di vita e, più in particolare, era di:
  • 70 anni dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012,
  • 70 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,
  • 70 anni e 7 mesi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.
Dal 2019 il requisito anagrafico è stabilito in 71 anni.

Quando andare in pensione con la pensione anticipata

Anche la pensione anticipata è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla Gestione separata.

Essa richiede requisiti meno rigidi rispetto a quelli della pensione di vecchiaia ordinaria, che restano ancora oggi differenti tra donne e uomini ma che non conoscono alcuna distinzione tra lavoratori autonomi, dipendenti o del pubblico impiego.

Pensione anticipata donne

Per le donne, in particolare, i requisiti richiesti sono i seguenti:

1) Anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Requisiti contributivi

  • 41 anni e 1 mese - dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
  • 41 anni e 5 mesi - dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013
  • 41 anni e 6 mesi - dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
  • 41 anni e 10 mesi - dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2026

2) Primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995

Requisiti contributivi

  • 41 anni e 1 mese - dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
  • 41 anni e 5 mesi - dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013
  • 41 anni e 6 mesi - dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
  • 41 anni e 10 mesi - dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018
  • 41 anni e 10 mesi - dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2026

Pensione anticipata uomini

Per gli uomini, in particolare, i requisiti richiesti sono i seguenti:

1) Anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Requisiti contributivi

  • 42 anni e 1 mese - dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
  • 42 anni e 5 mesi - dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013
  • 42 anni e 6 mesi - dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
  • 42 anni e 10 mesi - dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018
  • 42 anni e 10 mesi - dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2026

2) Primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995

Requisiti contributivi

  • 42 anni e 1 mese - dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
  • 42 anni e 5 mesi - dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013
  • 42 anni e 6 mesi - dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
  • 42 anni e 10 mesi - dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018
  • 42 anni e 10 mesi - dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2026

Requisiti anagrafici

In alternativa, i soggetti con primo accredito contributivo a partire dal 1° gennaio 1996 possono richiedere la pensione anticipata a 63 anni (da adeguare agli incrementi della speranza di vita), solo se risultano versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione effettiva e l'ammontare mensile della prima rata di pensione non risulti inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico previsto era di 63 anni e tre mesi, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico è stato elevato a 63 anni e sette mesi, e dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 il requisito anagrafico è stato elevato a 64 anni, in conseguenza dell'adeguamento della speranza di vita.

Pensione Quota 100

Il D.L. n. 4/2019 (conv. in legge 26/2019) ha introdotto Quota 100, una riforma pensionistica in via sperimentale per il triennio 2019-2021. Si tratta di una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, i requisiti prescritti dalla legge.

La prestazione spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) – che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) – e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall'INPS, nonché ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Alla prestazione non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

I soggetti potranno richiedere la pensione Quota 100 se in possesso, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni (in ogni caso la somma dell'età e degli anni di contributi versati dovrà essere pari a 100).

Età pensionabile nella pensione di anzianità

La pensione di anzianità è un istituto che, a partire dal 2012, è stato superato dalla Riforma Fornero, che lo ha sostituito con la pensione anticipata. Tuttavia, per alcuni lavoratori (cd. lavoratori salvaguardati), la stessa continua a trovare applicazione.

Entro il 31 dicembre 2011, il diritto alla pensione di anzianità si perfezionava al raggiungimento di una determinata quota derivante dalla somma tra l'età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di contributi, oppure, indipendentemente dall'età anagrafica, era possibile accedere alla prestazione con 40 anni di contributi (c.d. quarantisti)

Le quote sono rimaste, per i salvaguardati, anche per gli anni successivi, in maniera differenziata tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi.

Pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti

  • dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 - 60 anni di età, 35 ani di contributi, quota 96
  • dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 - 61 anni e 3 mesi di età, 35 anni di contributi, quota 97,3
  • dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 - 61 anni e 7 mesi di età, 35 anni di contributi, quota 97,6
  • dal 1° gennaio 2019 - 62 anni di età, 35 anni di contributi, quota 98 (con successivi adeguamenti alla speranza di vita)

Finestra: 12 mesi

Pensione di anzianità per i lavoratori autonomi

  • dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 - 61 anni di età, 35 ani di contributi, quota 97
  • dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 - 62 anni e 3 mesi di età, 35 anni di contributi, quota 98,3
  • dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 - 62 anni e 7 mesi di età, 35 anni di contributi, quota 98,6
  • dal 1° gennaio 2019 - 63 anni di età, 35 anni di contributi, quota 99 (con successivi adeguamenti alla speranza di vita)

Finestra: 18 mesi


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