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Data: 10/10/2016 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Non può invocare la particolare tenuità del fatto la donna che non ottempera all'ordinanza del Tribunale privando il padre, suo ex marito, dell'affidamento della figlia come stabilito dall'autorità, integrando così il reato di cui all'art. 388, comma 2, del codice penale. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 42012/2016 (qui sotto allegata) che ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso da una donna che aveva impugnato la sentenza con cui la competente Corte territoriale, confermando quanto stabilito in primo grado, aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. all'art. 388, comma 2, c.p. (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice). La ricorrente, omettendo di affidare la figlia all'ex marito negli orari e nei giorni prescritti dall'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale, aveva eluso ripetutamente l'esecuzione del predetto provvedimento giurisdizionale. A nulla serve per la difesa invocare la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis del codice penale: la Corte, evidenziano gli Ermellini, ha esaurientemente e convincentemente motivato in ordine alla non ricorrenza della particolare tenuità del fatto, richiamando i parametri indicati dalla norma stessa ai fini dell'applicazione della scriminante. Infondata, infatti, appare la tesi difensiva secondo la quale il padre si sarebbe presentato del tutto saltuariamente per esercitare il suo diritto di visita. Come correttamente evidenziato dai giudici d'Appello, il vero motivo per cui la donna non aveva dolosamente consentito al padre di vedere la bambina, era riconnesso ad una sorta di ritorsione dell'imputata al mancato pagamento di quanto dovuto dall'ex marito. Stante l'inammissibilità del ricorso, la ricorrente dovrà altresì pagare le spese processuali e la somma di 1.500 euro alla cassa delle ammende.
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