Data: 05/10/2022 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Scout speed: cos'�

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Lo Scout Speed � un sistema di controllo elettronico della velocit�, posizionato non su strada, ma all'interno dei veicoli delle forze dell'ordine, cos� da non consentire alcun margine di "fuga" o alcuna manovra elusiva. Nessuna tregua quindi per i trasgressori al volante.

Come funziona

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Lo strumento � "nascosto" sulle auto delle Forze dell'Ordine ferme o in movimento, delle vere e proprie vetture civetta che possono essere trovate anche a circolare normalmente sulle strade, con su collocata una telecamera all'altezza dello specchietto retrovisore.
Alla pattuglia baster� sezionare il limite di velocit� da monitorare e far partire la verifica.

Grazie allo Scout speed � possibile effettuare rilevamenti a 360� individuando non solo il superamento dei limiti di velocit� in entrambi i sensi di marcia, anche a distanze elevate, ma anche la regolarit� dei documenti del proprietario dell'automobile (ad esempio assicurazione e revisione) e i veicoli che infrangono il divieto di sosta.
Lo strumento � operativo anche in notturna sfruttando la tecnologia a infrarossi.

Multe con Scout speed: come difendersi

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L'apparecchio si appresta a diventare un nemico temibile per gli automobilisti e gli utenti della strada, poich�, a differenza degli autovelox tradizionali e dei sistemi di monitoraggio della velocit�, non dovr� necessariamente essere segnalato n� potr� essere rilevato in quanto non � mai posizionato in luogo fisso.

Nonostante un decreto ministeriale del 2007 confermi che la presegnalazione non � obbligatoria in caso di rilevazione della velocit� con modalit� dinamiche, questo sistema si scontra con la lettera dell'art. 142 del Codice della Strada che, al comma 6-bis, impone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocit� debbano essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice.

Ed � proprio quanto ha rilevato gi� qualche anno fa dal Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 654/2016, in cui ha precisato che sono nulle le multe elevate con l'autovelox di tipo Scout Speed se manca una presegnalazione con appositi cartelli stradali che avvisano gli automobilisti della possibilit� del rilevamento automatico delle infrazioni.

Questione quella della segnalazione su cui � intervenuta anche la Cassazione con l'ordinanza n. 1132/2022 in cui ha chiarito che:"In tema di contravvenzioni al codice della strada, il d.m. 15 agosto 2007 (sotto allegato) nella parte in cui esonera dall�obbligo di presegnalazione l�uso di strumenti di rilevamento della velocit� con modalit� �dinamica�, ovvero �ad inseguimento� (quale lo �Scout speed�), va disapplicato per contrasto con l�art. 142, comma 6-bis del d.l.gs. n. 285 del 1992, norma primaria, di rango superiore, che tale obbligo al contrario contempla per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale e dedicate a siffatti controlli, rimettendo al decreto ministeriale la mera individuazione delle relative modalit� attuative (quale, ad esempio, l�installazione sulle autovetture di messaggi luminosi visibili frontalmente e da tergo, contenenti l�iscrizione sintetica �controllo velocit�� o �rilevamento velocit�), senza facolt� di derogarvi� (Ordinanza n. 29595 del 22/10/2021)."

Un'altra sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia (n. 722 del 2016) ha chiarito che l'eccesso di velocit� rilevato tramite lo scout speed necessita della contestazione immediata (per approfondimenti Scout speed: via la multa se non c'� contestazione immediata).

Lo Scout Speed inoltre � soggetto all'obbligo di taratura periodica, come tutti gli altri strumenti di autovelox mobili, in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale del 2015. L'automobilista multato potr� quindi sempre richiedere che l'amministrazione produca un certificato di taratura, altrimenti, in mancanza, la contravvenzione sar� da considerarsi nulla.

Questi quindi gli argomenti principali che il conducente pu� invocate a sua difesa in caso di multa: mancata taratura dello strumento e presegnalazione assente dell'uso dello strumento.


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