Data: 12/10/2016 14:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Via libera da Montecitorio alla proposta di legge che introduce modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture energetiche, di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.

Il provvedimento, approvato con 248 voti a favore (cinque contrari e 96 astenuti), introduce un nuovo articolo nel codice penale, il 624-ter, facendo assurgere il furto di rame a reato autonomo, e prevedendo pene detentive fino a 8 anni e multe fino a 5mila euro.

Il ddl (qui sotto allegato) ora passa all'esame del Senato per il s� definitivo.

I punti chiave del ddl:

Il nuovo reato

La proposta di legge approvata ieri alla Camera introduce nel codice penale il nuovo art. 624-ter che rende il furto di rame un'autonoma fattispecie di reato.

Attualmente, infatti, il furto commesso "su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica" � punito come aggravante del furto (art. 625, primo comma, n. 7-bis, c.p.).

La nuova disposizione stabilisce, invece, che "chiunque si impossessa di componenti metalliche o di altro materiale sottraendole dalle infrastrutture destinate 3 all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica � punito con la reclusione da un anno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000".

Nel dettaglio, la formulazione della nuova fattispecie ricalca quella della circostanza aggravante (introdotta dal d.. 93/2013), lasciando invariata la pena detentiva, ma inasprendo sensibilmente la sanzione pecuniaria (da 1.000 a 5.000 in luogo di, rispettivamente, 103 e 1.032 euro).

Punite anche le "bande"

Anche sulla base di quanto accertato in sede giudiziaria, data l'esistenza di vere e proprie "bande" strutturate dedicate a questo tipo di reato, il ddl integra il contenuto dell'art. 416-bis c.p. (con l'aggiunta di un ottavo comma) introducendo la nuova fattispecie "associativa del delitto di furto e ricettazione di materiali sottratti ad infrastrutture energetiche e di comunicazione". La punibilit� �, di conseguenza, della reclusione da 3 a 8 anni, quando l'associazione a delinquere � diretta a commettere il furto di rame o la ricettazione.

Le novit� procedurali

Gli altri interventi della proposta di legge riguardano gli artt. 51 e 380 del codice di procedura penale.

In particolare, la prima modifica (all'art. 51) attribuisce alla competenza della procura distrettuale le indagini per il nuovo delitto di associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione ed al furto di materiale appartenente ad infrastrutture pubbliche (art. 416, ottavo comma, c.p.).

La seconda, invece (all'art. 380) ha natura di coordinamento con le novit� introdotte e riguarda la disciplina dell'arresto obbligatorio in flagranza, il quale, dovr� essere disposto in caso di commissione del nuovo reato ex art. 624-ter c.p.


Tutte le notizie