Data: 13/10/2016 14:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Tra gli strumenti che le forze dell'ordine hanno a disposizione per rilevare e sanzionare il superamento dei limiti di velocità è comparso, negli ultimi tempi, un nuovo sistema: lo scout speed. Si tratta, in sostanza, di uno strumento installato vicino allo specchietto retrovisore delle auto della polizia e, quindi, invisibile.

Su come esso debba effettivamente essere utilizzato, però, non c'è ancora molta chiarezza e sempre più numerosi sono i verbali che vengono annullati proprio a causa di un impiego errato dello scout speed.

Nei giorni scorsi, ad esempio, il Giudice di Pace di Reggio Emilia (con la sentenza numero 1338/2016 qui sotto allegata) ha annullato il provvedimento con il quale un cittadino era stato sanzionato per eccesso di velocità, tramite tale sistema.

La rilevazione tramite scout speed (qualificato come mezzo in movimento), infatti, era stata fatta senza il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 142, comma 6 bis, del codice della strada il quale prevede che "le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi". Per il giudicante, peraltro, a tale norma non può derogare il DM 15 agosto 2007, emanato dal Ministero dei trasporti in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legge 3 agosto 2007 n. 117.

Si segnala che non è la prima volta che il Giudice di Pace di Reggio Emilia annulla un verbale redatto a seguito di superamento dei limiti di velocità accertato tramite scout speed, anche se per motivazioni diverse (leggi: "Scout speed: via la multa se non c'è contestazione immediata"). Una domanda sorge spontanea: non è forse il caso di controllare le effettive modalità di utilizzo dello strumento?


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