Data: 13/10/2016 16:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il bullismo miete sempre pi� vittime, soprattutto tra i giovanissimi. Difficile dare una definizione di un fenomeno onnicomprensivo che si sostanza sovente in comportamenti aggressivi e vessatori reiterati, indirizzati da uno o pi� soggetti nei confronti di una o pi� vittime, anche senza atteggiamenti materialmente violenti (percosse, spintoni, ecc.), ma, ad esempio, con continue derisioni e diffusioni di maldicenze. 

Il quadro � peggiorato con la diffusione di internet e di quello che � stato definito come cyberbullismo, una forma di bullismo che si concreta in tutti quei ripetuti e sistematici attacchi che avvengono in rete, soprattutto, ma non solo, attraverso i social network, la messaggistica istantanea, la rete telefonica o altre piattaforme telematiche. 

La vittima � oggetto, ad esempio, di molestie che possono avvenire a mezzo di messaggi dal contenuto offensivo o volgari inviati privatamente oppure denigrazione su forum o gruppi online e anche furto d'identit� e altri atteggiamenti persecutori con lo scopo di far nascere un senso di emarginazione, vergogna, paura, depressione.

Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ha preso una piega inaspettatamente virale, tanto che il Parlamento ha accelerato l'esame del disegno di legge mirante a dettare tutele per i minori e al contempo a prevenire e contrastare il fenomeno, approvato nei giorni scorsi alla Camera e ora all'attenzione del Senato (per approfondimenti: Cyberbullismo: fino a 6 anni di carcere per gli stalker online). 

Ad oggi, tuttavia, il fenomeno non � ancora disciplinato compiutamente e non �, di per s�, reato. La legge colpisce, per�, le singole condotte che possono astrattamente ricondursi al comportamento del "bullo", come, ad esempio minacce, diffamazione, molestia o disturbo alle persone, ingiuria, percosse, lesioni personali, ecc. 
Vediamo, quindi, cosa accade in caso di danni o reati e chi risponde della responsabilit� risarcitoria nei confronti delle vittime: 

Responsabilit� civile o penale?


Se il comportamento � attuato da persona maggiorenne, sar� la stessa a rispondere del proprio atteggiamento, sia civilmente a mezzo di risarcimento danni, che penalmente.

Diverso il caso in cui il colpevole non abbia ancora raggiunto i 18 anni di et�: in tal caso, dal punto di vista civilistico, la responsabilit� � in capo alla scuola o ai genitori (per approfondimenti: "La responsabilit� dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte"), mentre penalmente, essendo la responsabilit� penale sempre personale, il minore sar� imputabile, ma solo dopo il compimento dei 14 anni.

Proprio per scongiurare le incognite di un procedimento penale e non essendo il bullo sempre perseguibile, la strada maggiormente battuta dalle vittime � quella del processo civile

Soprattutto in tema di cyberbullismo, spesso � difficile riuscire a identificare una vera e propria fattispecie di reato oppure lo stesso cyberbullo: l'autore pu� celarsi dietro continui cambi di indirizzo IP, collegarsi tramite reti riconducibili a domini esteri e simili, e non sempre il service provider collabora per consentire di risalire al colpevole.

In ambito civilistico, invece, negli ultimi anni la giurisprudenza si � mostrata sempre pi� attenta, soprattutto riconoscendo le responsabilit� di insegnanti, dirigenti scolastici e genitori.

Il risarcimento del danno


Per la Corte di Cassazione (sent. 20192/2014) gli autori degli atti di bullismo o cyberbullismo hanno una responsabilit� solidale e oggettiva, ossia condivisa tra tutti coloro che hanno preso parte all'episodio, a prescindere dal ruolo svolto.

La scuola risponde a titolo di responsabilit� contrattuale ed extracontrattuale, potendosi liberare dall'addebito solo se il personale dimostra di aver adempiuto con la necessaria diligenza gli obblighi di vigilanza e sorveglianza richiesti.

Una valutazione, questa, rimessa alla giurisprudenza che in alcuni casi, ad esempio, ha ritenuto che il personale avesse l'obbligo di segnalare gi� dai primi episodi, mentre, in altre occasioni, si � affermato che la supervisione debba avvenire non solo durante le ore di lezione o ricreazione, ma anche durante i cambi classe, l'entrata e uscita dalla scuola e gli spostamenti sul bus.

Non di facile soluzione �, invece l'addebito al genitore che si ritiene non abbia fornito al proprio figlio un'educazione appropriata: questi, infatti, rispondono a titolo di culpa in educando (art. 2048 c.c.) che pu�, secondo parte della giurisprudenza, anche evincersi dalle modalit� degli stessi episodi di bullismo.

Ci� � avvenuto, ad esempio, nel caso di un filmato registrato con un telefonino e diffuso tra i compagni di scuola, in cui un minore veniva legato e imbavagliato, nonch� percosso e deriso. 
Non vi � dubbio per il Tribunale di Alessandria (sent. n. 439/2016) che debba valutarsi la responsabilit� dei genitori ai sensi dell'art. 2048 c.c. quale colpa in educando. 

Infatti, l'inadeguatezza dell'educazione impartita al minore, in assenza di prova contraria, � emersa dalle modalit� dello stesso fatto illecito perpetrato dai proprio figli minori essendo emerso in modo chiaro un grado di maturit� ed educazione fortemente carente, conseguente al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori ai sensi dell'art 147 c.c. 

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