Data: 21/10/2016 09:56:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � L'installazione di una parabola in condominio lede sempre il decoro architettonico? No, soprattutto nelle villette a schiera.

Per valutare l'incidenza dell'antenna sull'estetica del condominio bisogna guardare ai regolamenti condominiali e, nel farlo, bisogna uscire da schemi di lettura rigidi: anche questi testi, infatti, sono sempre pi� spesso oggetto di interpretazione da parte dei giudici specie in quei casi in cui la conformazione del condominio non � quella classica.

La lettura che ne viene data, poi, in molti casi ha efficacia dirimente.

Con la sentenza numero 20248/2016 (depositata il 7 ottobre 2016 e qui sotto allegata), ad esempio, la Corte di cassazione � stata interpellata su una questione decisa quasi esclusivamente sulla base di una lettura elastica delle norme regolamentari, senza poter far nulla per ribaltarla.

Nel caso di specie, pi� nel dettaglio, la controversia aveva preso le mosse dall'installazione di una pensilina e di un'antenna satellitare da parte del proprietario di una villetta a schiera facente parte di un complesso immobiliare riunito in condominio.

Tali elementi, per il condominio, dovevano infatti essere considerati lesivi del decoro architettonico oltre che in contrasto con l'articolo 5 del regolamento condominiale nel quale si prevedeva l'autorizzazione per le modificazioni e le innovazioni.

La Corte d'appello, ribaltando la decisione presa dal Tribunale in primo grado, aveva giudicato infondate le richieste del condominio di far rimuovere la pensilina e l'antenna, sostenendo, innanzitutto, che l'articolo 1117 c.c. riguarderebbe solo gli edifici divisi orizzontalmente in piani e che i muri perimetrali sui quali cui erano stati installati i due elementi non potevano essere assimilati ai muri maestri, con la conseguenza di dover essere considerati di propriet� esclusiva nonostante quanto disposto nel regolamento.

Secondo la Corte d'appello, poi, anche l'articolo 5 del regolamento dovrebbe essere letto in maniera elastica, sino ad escludere che ogni intervento non autorizzato sia per ci� solo illecito.

La Cassazione, interpellata sull'argomento, non ha potuto fare nulla per ribaltare la decisione gi� presa nel merito: gli spazi di intervento, per come era articolato il ricorso, erano troppo limitati.

Infatti, anche volendosi ritenere fondata la censura con la quale il condominio sosteneva l'applicabilit� della nozione di condominio in senso proprio anche al caso di costruzioni orizzontali, l'assenza di motivi specifici circa l'interpretazione data dalla Corte d'appello alla norma regolamentare cos� come l'assenza di censure alla logicit� del percorso argomentativo hanno determinato l'impossibilit� di cassare la sentenza: la relativa motivazione � infatti divenuta definitiva.


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