Data: 25/10/2016 11:30:00 - Autore: VV. AA.

Avv. Martina Linguerri - Con la sentenza n. 19416 del 2016 (qui sotto allegata) la Suprema Corte ha fatto chiarezza in merito al soggetto obbligato al versamento del compenso per l'attivit� svolta dall'avvocato domiciliatario.

Nel caso di specie un avvocato aveva incaricato un collega di un altro foro a svolgere talune attivit�, senza che quest'ultimo fosse indicato tra i legali di cui al mandato. 

Secondo la Cassazione al fine di stabilire chi � tenuto al versamento dei compensi in favore del domiciliatario � necessario ricostruire minuziosamente i fatti, potendosi verificare una duplice situazione

Nell'ipotesi in cui il domiciliatario sia inserito nella procura spetter� all'assistito l'onere di versamento del compenso. 

Qualora invece, l'incarico sia affidato dal legale inserito nella procura ad altro legale (non in procura), tra i due legali, si viene ad instaurare un distinto rapporto interno ed extraprocessuale regolato dalle norme di un ordinario mandato, in virt� del quale la posizione del cliente viene assunta non dal patrocinato, ma da chi ha richiesto per lui l'opera professionale. 

Sar� dunque l'avvocato che ha incaricato il collega a dover far fronte all'obbligo di versare il compenso. 

In conclusione, al fine di determinare il soggetto obbligato al versamento del compenso per l'attivit� svolta dal domiciliatario � necessario ricostruire nei dettagli i rapporti tra le parti e determinare cos� i rapporti obbligatori. 

Avv. Martina Linguerri

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