Data: 13/10/2016 10:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Quando un avvocato agisce in giudizio per un cliente e si dichiara antistatario, tra questi e la controparte eventualmente soccombente si instaura un rapporto autonomo per il pagamento diretto degli onorari professionali. Ma ciò non preclude la possibilità per l'avvocato di esigere il pagamento dal proprio cliente.

Una sentenza del Tribunale di Cassino (la n. 867/2016 del 21 giugno scorso qui sotto allegata), ha affermato, a tal proposito, che un simile rapporto, nei limiti della somma liquidata dal giudice, non si sostituisce ma si affianca a quello di prestazione d'opera professionale che lega l'avvocato al suo cliente.

Di conseguenza, i legali che si siano dichiarati distrattari possono in ogni caso rivolgersi ai propri assistiti sia per ottenere il pagamento della parte di credito professionale eccedente la somma liquidata dal giudice e corrisposta dal soccombente, che per ottenere l'intero pagamento, qualora questi non vi abbia provveduto.

Nel caso di specie, sulla base di tali argomentazioni il Tribunale ha quindi rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una s.r.l.: la richiesta di onorari fatta dal legale della società era legittima, nonostante la distrazione.

Con la medesima pronuncia, i giudici hanno inoltre chiarito che in ogni caso se la parte vittoriosa ha provveduto personalmente a pagare il proprio avvocato nonostante la distrazione, la possibilità di agire esecutivamente nei confronti della controparte per poter essere rimborsata sorge solo dopo che sia stata richiesta la revoca della distrazione con dimostrazione di aver provveduto a soddisfare il credito. Se tale richiesta non c'è stata e la revoca non è intervenuta, l'azione esecutiva può essere posta in essere solo dal difensore distrattario.



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