Data: 13/10/2016 12:00:00 - Autore: VV. AA.
Avv. Nicola Fiorillo - Il risparmiatore, titolare di un buono fruttifero postale ordinario (tali quelli emessi dalle poste della serie I-L-M-N-O-P-Q DAL 71' AL 2000') che è intenzionato a riscuotere la somma in esso indicata, comprensiva di capitale e di interessi maturati, può, in prima battuta, approssimare un calcolo seguendo le tabelle riportate sul tergo del titolo. Una volta effettuato il calcolo ed essersi reso conto dell'ammontare spettante potrà verificarne l'esattezza presso il sito poste italiane, nell'apposita sezione -Buoni fruttiferi postali- compilando i relativi campi. Può accadere, tuttavia che i calcoli non corrispondano e ciò perché gli interessi riportati sul retro del titolo non sono quelli realmente applicati al capitale esistente al momento della sottoscrizione del Buono ma gli stessi hanno ricevuto una sostanziale modifica a seguito dell'emanazione di un Decreto Ministeriale , così come consentito dal codice postale Dpr 156/1973, come modificato dalla legge 588/1974. Allorquando il risparmiatore riscontri tale anomalia dovrà verificare, allora, una serie di condizioni per capire effettivamente l'ammontare del rimborso dovutogli. 
 Anzitutto bisognerà accertare, guardando alla data di emissione, se il buono è stato emesso in data anteriore al decreto ministeriale di volta in volta emanato o successivamente. Nel primo caso si presume conosciuta l'intervenuta modifica. Nel secondo caso bisogna fare una distinzione a seconda che sul retro del titolo sia riportata solo la classica tabella descrittiva degli scaglioni di interessi oppure sia stato su di essa apposto un timbro dall'ufficio postale riportante i nuovi tassi di interesse. Si faccia il seguente esempio: Buono categoria Q sottoscritto in data successiva al 1 luglio 1986 (data a cui fa riferimento il DM entrato in vigore il 16/06/1986 per l'applicazione dei nuovi tassi di interesse). In questo caso è chiaro che si applichino allo strumento di risparmio sottoscritto i nuovi interessi secondo quanto stabilito dal decreto entrato in vigore. Nel caso di specie si è passati da un tasso di interesse massimo del 16% applicato ai buoni ante 1° luglio 86' ad un tasso di interesse massimo del 12% applicato ai buoni sottoscritti dopo tale data. 
Ciò in quanto come già sopra accennato il codice postale ammette la modifica periodica dei tassi di interesse e questa può anche estendersi retroattivamente ai buoni sottoscritti prima dell'entrata in vigore dei vari decreti ministeriali. 
Tuttavia, come chiarito in primis dalla Cassazione a Sez. Unite sent.n 13979/2007 e, recentemente da numerose pronunce di merito (da ultime Tribunale di Livorno sentenza del 26/05/2015 e Tribunale di Cassino sentenza del 9/09/2016) , il risparmiatore, ai fini di una consapevole scelta di risparmio, all'atto della sottoscrizione deve (rectius doveva) essere informato delle modifiche apportate ai precedenti tassi di interesse dal successivo decreto ministeriale mediante l'apposizione di un timbro sul retro del titolo recante appunto le nuove percentuali. 
Di conseguenza, il risparmiatore che detiene un titolo sottoscritto dopo l'entrata in vigore del relativo decreto ministeriale e che non rechi tale stampigliatura, ha diritto al rimborso applicando i tassi di interesse originari, più alti, riportati nella classica tabella sul tergo del titolo. Tanto chiarito quindi, al risparmiatore che all'atto del rimborso, che lo si ricorda, potrà avvenire nel termine massimo di 10 anni dalla scadenza del Buono pena la prescrizione del relativo diritto,veda negarsi la corresponsione delle somme da parte di Poste Italiane, non resta che affidarsi all'autorità giudiziaria. 
Avv. Nicola Fiorillo 
avnicolafiorillo@gmail.com

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