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Data: 15/10/2016 16:50:00 - Autore: Dott.ssa Floriana Baldino Dott.ssa Floriana Baldino - E' illegittima la cartella Equitalia emessa in seguito al ricorso al prefetto, se non vi è stata risposta nei termini di legge. Lo ha sancito il tribunale di Torino, con la recentissima sentenza 4651/2016, annullando la cartella esattoriale riguardante una multa per violazione al codice della strada, oggetto di ricorso al Prefetto. Nella specie, il prefetto non aveva risposto nei termini consentiti dalla legge, ovvero nei 120 giorni successivi al ricorso, e quindi la multa era da intendersi annullata. La legge in merito stabilisce che, contro le infrazioni al codice della strada, è possibile fare ricorso sia al Prefetto che al giudice di pace. Una strada non è più importante rispetto all'altra ma entrambe decidono sul ricorso presentato in maniera tombale e definitiva. La differenza tra l'uno e l'altro sta nella circostanza che mentre il giudice di pace si esprimerà, alla fine del giudizio con una sentenza, il prefetto può anche non rispondere. Ove ciò accada, ossia se il prefetto non risponde nei 120 giorni successivi alla presentazione del ricorso, la multa deve essere annullata e, per logica conseguenza, Equitalia non può inviare una cartella basata su una multa annullata per silenzio/assenso dal prefetto. Il Tribunale di Torino, chiamato a decidere proprio in merito ad una cartella emessa in seguito al ricorso presentato al Prefetto e di cui mai era pervenuta una risposta, ha quindi annullato la cartella di pagamento notificata. Si ricorda che, mentre il ricorso al prefetto è possibile farlo entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della multa, il ricorso al giudice di pace invece deve essere presentato entro e non oltre 30 giorni. Si ricorda, inoltre, che nel caso in cui il ricorso al prefetto non venga accolto il conducente che ha violato il codice della strada, dovrà pagare il doppio della multa erogata in origine. Per approfondimenti, vai alla guida "Come si impugna una contravvenzione"
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